REGIO DECRETO 25 agosto 1940, n. 1411 - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali

Coming into Force05 Novembre 1940
End of Effective Date18 Marzo 2005
Enactment Date25 Agosto 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/10/21/040U1411/CONSOLIDATED/20050304
Published date21 Ottobre 1940
Official Gazette PublicationGU n.247 del 21-10-1940
TITOLO I Disposizione generale.
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e il testo, con esso approvato, delle disposizioni regolamentari nella anzidetta materia dei brevetti per invenzioni industriali;

Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

Il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia:

- dei modelli di utilita';

- dei modelli e disegni ornamentali.

Tuttavia le disposizioni del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

TITOLO II Brevetto per modelli di utilita'.
Art 2.

(Art. 58 comma primo, secondo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodita' di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Gli effetti del brevetto per modelli di utilita' si estendono ai modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 3.

(Art. 59, comma primo, e art. 61 del R decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilita' e ai suoi aventi causa.

Tuttavia, per i modelli anzidetti che siano opera di dipendenti, si applicano, salvo patto in contrario, le disposizioni di cui agli articoli 23, 21 e 25 del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 4.

(Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, 1602).

E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da valere nei caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

Art 4.

(Art. 60 del R. decreto 13 settembre 1934, 1602).

E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da valere nei caso che la prima non sia-accolta o sia accolta solo in parte.

((Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche un'invenzione o viceversa, e' applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni)).

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

TITOLO III Brevetto per modelli e disegni ornamentali.
Art 5.

(Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee di colori o di altri elementi.

Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili disposizioni sul diritto di autore.

Art 5.

(Art. 66 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee di colori o di altri elementi.

Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili disposizioni sul diritto di autore nonche' le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

Art 5.

((1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

  1. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

  2. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assembiati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

  3. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.))

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 5 bis.

Art. 5-bis.

1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art 5 bis.

Art. 5-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 5 ter.

Art. 5-ter.

((1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.

  1. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.))

Art 5 ter.

Art. 5-ter PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 5 quater.

Art. 5-quater.

((1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.

  1. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT