IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo 27, comma 2;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei beni e delle attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1
L'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 - 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. 3. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assembiati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 4. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.".