DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 95 - Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

Coming into Force19 Aprile 2001
Enactment Date02 Febbraio 2001
Published date04 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/04/001G0110/CONSOLIDATED/20050304
Official Gazette PublicationGU n.79 del 04-04-2001 - Suppl. Ordinario n. 72
Titolo I Modificazioni al regio decreto 25 agosto 1940, n 1411, recante disposizioni legislative in materia brevetti per modelli industriali.
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo 27, comma 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei beni e delle attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. L'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 - 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. 3. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assembiati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 4. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da piu' componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 2.
  1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis - 1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 3.
  1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-bis e' inserito il seguente: "Art. 5-ter - 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 4.
  1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-ter e' inserito il seguente: "Art. 5-quater - 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. 2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.".

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 5.
  1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5-quater, e' inserito il seguente: "Art. 5-quinquies - 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del carattere individuale soltanto:

  1. se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe' durante

    l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli

    interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e

  2. se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e di individualita'.".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 6.
  1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - 1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per non piu' di cento disegni e modelli purche' destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 8 non e' ammessa la domanda concernente piu' registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per piu' modelli. Se la domanda non e' ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile. 3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni ai sensi di questo articolo puo' essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare, puo' avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identita' e possiede i requisiti di validita'. La modificazione puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullita' della registrazione stessa.".

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 7.
  1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. 2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa. 3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione. 4. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda, tale persona puo', se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

  1. assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualita'...

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