LEGGE 22 maggio 1974, n. 348 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968

Coming into Force03 Settembre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/19/074U0348/ORIGINAL
Enactment Date22 Maggio 1974
Published date19 Agosto 1974
Official Gazette PublicationGU n.216 del 19-08-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art 3.

All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1974 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Arrangement

ARRANGEMENT DE LOCARNO INSTITUANT UNE CLASSIFICATION INTERNATIONALE POUR LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS DU 8 OCTOBRE 1968.

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO DI LOCARNO ISTITUTIVO DI UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (1)

(dell'8 ottobre 1968)

Articolo 1 - Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale

1) I Paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare.

2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito "classificazione internazionale").

3) La classificazione internazionale comprende:

i) una lista delle classi e sottoclassi;

ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;

iii) note esplicative.

4) La lista delle classi e sottoclassi e' quella annessa al presente accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall'articolo 3 (denominato in seguito "Comitato di esperti") potrebbe introdurvi.

5) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3.

6) La classificazione internazionale potra' essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3.

7)

  1. La classificazione internazionale e' redatta nelle lingue inglese e francese.

b) Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell'Assemblea contemplata dall'articolo 5, a cura dell'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato nella convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione").

Articolo 2

Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale

1) Riservati gli obblighi imposti dal presente accordo, la classificazione internazionale ha di per se' carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun Paese puo' attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi dell'Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi Paesi.

2) Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facolta' di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le amministrazioni dei Paesi dell'Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli.

4) Nella scelta delle denominazioni da includere nell'elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti evitera', per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l'inclusione di una qualsiasi denominazione nell'elenco alfabetico non potra' essere interpretata quale espressione dell'opinione del Comitato di esperti circa l'esistenza o meno di diritti esclusivi.

Articolo 3 - Comitato di esperti

1) E' istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell'articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun Paese dell'Unione particolare e' rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei Paesi rappresentati.

2) Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare, l'elenco alfabetico e le note esplicative.

3) Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale possono essere fatte dall'amministrazione di ciascun Paese dell'Unione particolare o dall'Ufficio internazionale. Le amministrazioni comunicano ogni loro proposta all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.

4) Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d'una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra la decisione deve essere unanime.

5) Gli esperti hanno la facolta' di votare per corrispondenza.

6) Qualora un Paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione del Comitato di esperti oppure l'esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterra' che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

Articolo 4 - Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte

1) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonche' qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate alle amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare a cura dell'Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione.

2) L'Ufficio internazionale, nella sua qualita' di depositario della classificazione internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l'Assemblea designera'.

Articolo 5 - Assemblea dell'Unione

1)

  1. L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare.

    b) Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

    c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.

    2)

  2. Riservate le disposizioni dell'articolo 3, l'Assemblea:

    i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente accordo;

    ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;

    iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;

    iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;

    v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

    vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese;

    vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell'articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;

    viii) decide quali Paesi non membri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT