Informazione ambientale e riservatezza industriale verso l'attuazione delle regole europee sul controllo integrato degli inquinamenti (Direttiva IPPC n. 96/61/CE) e sull ecogestione (Regolamento n. 1836-93 EMAS)

AutoreLuciano Butti
Occupazione dell'autoreAvvocato specializzato nel settore del Diritto ambientale e della sicurezza
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@1. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali nell'evoluzione della normativa interna

L'art. 14, terzo comma, della Legge 8 luglio. 1986, n. 349 stabilisce che «qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibile in conformità alle leggi agenti, presso gl'uffici della Pubblica Amministrazione e può ottenerne copia previo rimborso delle spese»1.

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La non agevole applicazione della norma in esame è stata causata, almeno in parte, dalle difformi interpretazioni che essa consente. In particolare, si è a lungo discusso circa la esatta natura giuridica del diritto di accesso alle informazioni ambientali regolato dalla Legge n. 349/1986 e circa la necessità o meno della sussistenza di uno specifico interesse in capo al richiedente. Mentre, a nostro awiso, il problema davvero centrale è quello della precisa definizione di ambiti e limiti del'informazione ambientale.

Inoltre l'art. 14 della Legge n. 349/1986 è stato seguito da altri specifici interventi normativi, fra loro purtroppo non coordinati e talora contraddittori, sul tema del diritto dei cittadini ad ottenere informazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

In primo luogo l'art 7, terzo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 («Ordinamento delle Autonomie Locali»), dopo aver ribadito che, in mancanza di una specifica indicazione contraria della legge, «tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici» e pur continuando a parlare, nella rubrica, di «diritti d'accesso e di informazione dei cittadini», consente al sindaco o al presidente della provincia, a determinate condizioni, di rendere riservato un atto la cui diffusione «possa pregiudicare il diritto ala riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese».

Ancor più recentemente la Legge 7 agosto 1990, n. 241, («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») contiene una organica disciplina della materia, non sempre coincidente con quella della Legge n. 142/1990, approvato poche settimane prima eimperniata sui seguenti principi:

  1. notevole ampiezza del concetto di documento amministrativo, sottoposto, in Enea di principio, al regime della pubblicità: sono ricomprese anche gli atti «interna formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, utilizzati ai fini dell' attività amministrativa» (art. 22, secondo comma);

  2. possibilità dell'Amministrazione di negare l'accesso a un documento al fine di tutelare «la riservatezza di terzi, persone, gruppi c'imprese» (art. 24, secondo comma), in casi e a condizioni peraltro non uniformi a quelli previsti dalla Legge n. 142/1990;

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  3. espressa previsione di un procedimento accelerato davanti al TÀR e al Consiglio di Stato contro il rifiuto o il silenzio (protrattosi per trenta giorni) sulla richiesta -di accedere a un documento smmimstrativo (art. 25)2»

    Infine, e recentissimamente, il Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (in Supplemento ordinario n. 48/L aia G.U. 6 marzo 1997, n. 54) ha introdotto nuove norme specificatamente attuative della Direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso ale informazioni in materia di ambiente. La prima preoccupazione del nuovo provvedimento legislativo appare quella di chiarire espressamente che le informazioni ambientali sono disponibili per chiunque ne faccia richiesta, «senza che questi debba dimostrare 1 proprio interesse» (art. 3). 11 nuovo provvedimento legislativo propone poi una definizione assai larga della nozione di «informazioni relative all'ambiente» (art. 2, lettera à), prevedendo tuttavia una serie di «Casi di esclusione» (art 4) sostanzialmente non dissimili da quelli desumibili dala normativa previgente. Esso inoltre conferma (art. 6) la procedura accelerata davanti al TÀR introdotta dalla Legge n. 241/1990 e consente (art. 4, comma quinto) 1 rifiuto di fornire informazioni contenute in atti interni della Amministrazione3.

    @2. Il limite della riservatezza industriale alla disponibilità delle infoemazioni ambientali

    Il significato essenziale dell'art. 14 della Legge n. 349/1986 e della normativa successiva sul diritto di accesso alle informazioni ambientali -sino al recentissimo Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 - risiede a mio avviso nella fissazione del principio della pubblicità delle informazioni ambientali e nella previsione che esclusivamente nelle ipotesi e con le formalità previste dalla legge possano essere introdotte imitazioni a tale principio.

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    Fra le finalità per la cui tutela è possibile limitare - alle condizioni previste dalla Direttiva comunitaria n. 90/313/CEE, dalle Leggi n. 142/1990 e n. 241/1990 e dal Decreto legislativo n. 39/1997 - l'accesso ai documenti amministrativi, vi è quella consistente nella tutela del diritto alla «riservatezza» delle imprese.

    Al riguardo, un primo riferimento normativo è offerto dal secondo comma dell'art 20 della Legge n. 833/78 («Riforma sanitaria»), in forza del quale le Unità Sanitarie devono garantire la tutela del segreto industriale per quanto riguarda «la formulazione di mappe .di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente».

    Inoltre, per gli impianti soggetti aia normativa sui rischi di incidenti rilevanti (D.P.R. n, 175/1988) il segreto industriale viene ribadito espressamente (art. 11), pur con i temperamenti resi necessari dalla presenza di un preciso dovere delle autorità di informare la popolazione.

    Un punto centrale da esaminare, ala luce delle normative nazionali ed europee richiamate, riguarda dunque I rapporto fra diritto all'informazione ambientale e riservatezza industriale.

    In proposito la giurisprudenza amministrativa4 ha avuto modo d'intervenire puntualmente, con specifico riferimento alla pubblicità delle informazioni sui rischi industriali prevista' dal D.P.R. n. 175/1988. Il ricorso con cui è iniziata la procedura giudiziaria proveniva da un cittadino, il quale ricorreva contro il provvedimento della Giunta provinciale che gli aveva negato la possibilità di accedere ala documentazione relativa alle sostanze, alle materie prime e al ciclo produttivo di un noto stabilimento industriale (fornendo, invece, soltanto i dati sulle emissioni). Secondo il ricorrente veniva in tal modo violata tanto la normativa generale sull'informazione ambientale (art. 14, Legge 3 luglio 1986, n. 349) , quanto quella specifica sull'informazione relativa ai fatti che possono provocare inquinamento atmosferico (art. 18, D.P.R. 24 maggio...

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