L'informazione ambientale nel diritto internazionale dello sviluppo sostenibile

AutoreSergio Marchisio.
Occupazione dell'autoreDirettore dell'Istituto di Studi giuridici sulla Comunità Internazionale - CNR di Roma e Ordinario di Diritto intemazionale nell'Università di Perugia
Pagine49-64

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@1.Diritto dell'informazione ambientale e informatica giuridica

La presentazione del volume Diritto all'informatone ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino consente di riflettere sugli aspetti general del diritto all'informazione ambientale e sugli strumenti che garantiscono in concreto ai cittadini l'esercizio effettivo di questo diritto. Direi che, dal punto di vista generale, il pregio principale del lavoro è quello di fornire un'accurata analisi dei risultati che sono stati ottenuti presso l'Istituto per la documentazione giuridica nel settore specifico dell'informazione giuridico-ambientale e delle possibilità offerte in questo campo non solo dalle tecnologie informatiche di uso già consolidato5 come le banche dati, ma anche da quelle sperimentali, come i sistemi esperti. L'aver offerto questi strumenti agli studiosi del diritto è certo un merito non trascurabile dei curatori del volume, degli autori che ad esso hanno contribuito e vorrei dire, dell'lstìtuto di Firenze nel suo complesso.

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Ciò detto, l'occasione mi invita a svolgere alcune riflessioni sull'informazione ambientale nel diritto internazionale dello sviluppo sostenibile, espressione con la quale intendo riferirmi a quel complesso di principi, norme e regole di comportamento che - in parte come lex lata, in parte come lex ferenda - stanno ormai imponendosi sul piano intemazionale come i canoni del nuovo diritto. Il diritto internazionale dello sviluppo sostenibile è destinato necessariamente a ricomprendere in sé, e progressivamente sostituire, quello che ancora definiamo diritto intemazionale dell'ambiente. E questo per un'inevitabile esigenza storica, nel momento stesso in cui, superando la dimensione statole e regionale (nel senso di regione internazionale) del diritto, ci poniamo in un'ottica universale. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo della Comunità internazionale e del suo diritto, per il prossimo milennio e non avrebbe senso attardarsi a salvaguardare la specificità del diritto internazionale dell'ambiente in un mondo che cambia rapidamente e che lo ha già destinato a integrarsi in un contesto più ampio1. Come recita il Principio 4 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, adottata il 14 giugno 1992, «Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo»2.

Di tale evoluzione - delineata nei suoi tratti essenziali dal Capitolo 39 dell'Agenda 21, il master plan of action adottato anch'esso a Rio nel giugno 1992 - ben si sono avveduti i curatori del volume. Nella premessa alla Parte prima, consacrata al diritto all'informazione ambientale e ai nuovi strumenti di diffusione dell'informazione, il riferimento ai risultati della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED) è ben presente. E non potrebbe non esserlo, in una tematica che tocca proprio i gangli vitali del concetto di sviluppo sostenibile: il riconoscimento delle priorità fondamentali, tra le quali l'informazione e la partecipazione dei cittadini mediante l'accesso esteso ed effettivo alle informazioni relative all'ambiente3.

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@2. Il diritto internazionale dello sviluppo sostenibile

Le osservazioni che precedono introducono ai tema specifico della mia relazione, che è quello dell' informazione ambientale nel diritto ' internazionale dello sviluppo sostenibile. Per affrontare questo particolare argomento, non si può fare a meno di iniziare con un'affermazione che potrà sembrare dogmatica, ma che cercherò poi di spiegare: 1 diritto all'informazione ambientale, insieme al diritto di partecipare ai 'processi decisionali in materia ambientale, sono, nell'attuale fase storica di sviluppo del diritto intrnazionale, gli unici aspetti del diritto emano a un ambiente sano ed equilibrato che presentano i caratteri dell'obbligatorietà e, quindi, deia lex lata. Sono, se si vuole, l'essenziale di un- diritto fondamentale' dell'essere umano che ancora non ha trovato cittadinanza nel diritto internazionale dello sviluppo sostenibile.

La prassi internazionale in materia è infatti ancora discontinua e non permette di affermare che il diritto dell'individuo a un ambiente sano ed equilibrato si è consolidato nella forma di obbligo internazionale degli Stati a riconoscerlo quale enforceable righi

È vero peraltro che, a tale riguardo, occorre distinguere la prassi precedente alla Conferenza di Rio dai risultati dell'UNCED stessa. Per quanto riguarda la prima, può dirsi che gli elementi da addurre a prova di un convincimento giuridico degli Stati sono molteplici: anzitutto, la Dichiarazione di Stoccolma del 16 giugno 1972, secondo la quale «l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente la cui qualità gli permetta di vivere con dignità... »; poi la Risoluzione n. 45/94 dell'Assemblea generale dell'ONU del 1990, la Dichiarazione dell'Aja sulla protezione dell'atmosfera («All individuals are entìtled to .live in an environment adequate far their health and well-being>); e si tratta, fin qui, di atti non vincolanti. Ma possono menzionarsi anche numerosi trattati nei quali, vuoi in riferimento a settori specifici (come I lavoro, i lavoratori migranti e le loro famiglie, i popol indigeni, i rifiuti pericolosi e così via), vuoi in generale, il principio è accolto in modo chiaro. 'Ricorderemo, tra i secondi, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 28 gennaio 1981 (art. 24, par. 2: «all peoples bave the righi io a general satisfactory environment Page 52 favorable to their development») e il Protocollo del 17 novembre 1988 sui diritti economici» sociali e cultural addizionale alla Convenzione interamericana dei diritti umani di San José (art. 11, che riconosce all'indivìduo «the righi io live in a healthy environment»).

Ancora, a sostegno di tale riconoscimento degli Stati, potrebbero menzionarsi le sessantuno Costituzioni nazionali, identificate dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, che fanno riferimento al diritto a un ambiente sano4.

Meno certa la dottrina, anche se non è mancato chi ha affermato che i1 diritto umano all'ambiente e allo sviluppo sostenibile costituisce «a part of modem naturai Iaw> e «an inalienable righi of a peremptory nature»5.

@3. Il diritto umano all'ambiente

Il fatto è - né può essere taciuto - che a Rio gli Stati hanno mostrato, nel loro complesso, un atteggiamento in netto contrasto con i convincimento di dover confermare il diritto all'ambiente come diritto fondamentale della persona umana. Si trattava, peraltro, - cosa non facile - di teovare un punto di intesa tra ambiente e sviluppo anche dal punto di vista dei diritti umani.

Ora, va ricordato che prima di Rio il diritto alo sviluppo è stato riconosciuto dalla Dichiarazione dell'Assemblea generale dell' ONU contenuta nella Risoluzione n. 41/128 del 4 dicembre 1986, quale diritto ina-Page 53menatile di ogni persona di partecipare e contribuire allo, e godere dello sviluppo economico, sociale, culturale e poltico6. E evidente, quindi, il legame tra diritto allo sviluppo e diritto a un ambiente sano ed equilibrato: l'esercizio del primo comporta infatti lo sfruttamento dell'ambiente e delle sue limitate risorse naturali, e ciò dà precisamente origine al concetto unitario di un diritto umano allo sviluppo sostenibile.

Non che gli Atti di Rio omettano del tutto di prendere in considerazione la dimensione dello sviluppo sostenible in termini di diritti umani. Anzi, il Principio 1 della Dichiarazione di Rio accoglie una concezione antropocentrica, proclamando che gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni per lo sviluppo sostenibile e hanno diritto ad una vita salubre e produttiva in armonia con la natura. L'importanza degli aspetti connessi aia tutela dei diritti umani appare poi confermata dal Principio 5 della Dichiarazione, che considera l'eliminazione della povertà requisito essenziale dello sviluppo sostenibile, auspicando che sulla soluzione di tale problema si concentrino gli sforzi della coopcrazione intemazionale. Altri riferimenti a questa tematica sono contenuti nel Capitolo 7 dell'Agenda 21, che menziona il diritto ad un alloggio adeguato, riconosciuto dalla Dichiarazione universale del 1948 e dall'art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Sebbene queste formulazioni abbiano costituito oggetto di non poche discussioni è indubbio però che la chiave di volta della Dichiarazione di Rio è contenuta nel Principio 3, secondo il quale E diritto aEo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo e di tutela ambientale deEe generazioni presenti e future.

Certo, E diritto aEo sviluppo appare doppiamente sfuocato, sia perché non si precisa quali soggetti ne sono titolari, sia perché la sua realizza-Page 54zione viene correlata alla cd. responsabilità intergenerazionale7. Si lascia quindi aperta una questione risolvibile, a livello interpretativo, in duplice modo: il diritto allo sviluppo può essere inteso sia come situazione giuridica facente capo allo Stato in quanto soggetto del diritto internazionale, sia come diritto fondamentale dell'uomo.

I1 concetto di diritto allo sviluppo «sostenibile» è ripreso nel primo senso dall'art. 3, par. 4, della Convenzione sui cambiamenti climatici, il quale lo attribuisce agli Stati parti, insieme però al dovere di promuoverlo. Nel caso della Dichiarazione di Rio, i lavori preparatori confermano invece che il diritto allo sviluppo è da intendere piuttosto come diritto fondamentale dell'uomo, anche se non mancano alcune ambiguità. Se infatti la proposta presentata dal Ghana il 21 agosto 1991 a nome del Gruppo dei 77, durante la terza sessione del Comitato preparatorio, indicava tra i principi da discutere quello concernente il diritto allo sviluppo come «inalienable human, right»8, la...

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