Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziar...
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella seduta del 13 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.l/2/2005 del 23 dicembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
-
Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite»;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
f) «intermediari», i soggetti indicati nell'articolo 2 del presente reolamento;
g) «intermediari abilitati», i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
h) «gruppo», il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico de1le leggi in materia bancaria e creditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e disposizioni applicative e il gruppo individuato ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
i) «personale incaricato», il personale dipendente, i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assicurativi iscritti, fino all'istituzione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi previsto dall'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'albo previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
l) «cliente», il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari;
m) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
n) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
o) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu' operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
p) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi inforrnatici, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalita' previste nel presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 3 febbraio
2003, n. 14: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2002), e' il seguente:
Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
.
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56: (Attuazione della
direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da
attivita' illecite), e' il seguente:
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate, avendo riguardo alle
peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza
di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con
regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione
degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita'
di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o
di effettuazione di operazioni a distanza.
.
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143:
(Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 maggio 1991, n. 106, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157).
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri); e' il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
.
Note all'art. 1:
- La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee
n. 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite -
Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri riuniti in sede di Consiglio e' pubblicata nel n.
L 166 del 28 giugno 1991.
- La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della
direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite e'
pubblicata nel n. L 344 del 28 dicembre 2001.
- Per il decreto-legge n. 143 del 1991 e per i decreti
legislativi n. 56 del 2004 e n. 196 del 2003 si vedano le
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, e' il seguente:
Art. 4 (Abilitazione). - 1. I soggetti indicati
nell'art. 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e
le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti
delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le
operazioni di trasferimento previste dall'art. 1...
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