Illecito civile e modelli di ripartizione della responsabilità

AutoreBruno Tassone
Pagine167-209
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CAPITOLO PRIMO
ILLECITO CIVILE E MODELLI DI RIPARTIZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ
BRUNO TASSONE
SOMMARIO: 1. Solidarietà e altri modelli di ripartizione della responsabilità. - 2. Le
soluzioni proposte dal Restatement Third e la comparative responsibility. - 2.1.
Le cinque “tracks”. - 2.2. Danni separatamente imputabili a diversi danneg-
gianti. - 3. Il nesso causale come strumento di ripartizione. - 4. La dimensione
operazionale della responsabilità parziaria nell’ordinamento italiano. - 5. Profili di
analisi economica del diritto e alcune conclusioni.
1. Solidarietà e altri modelli di ripartizione della responsabilità
Il tema della ripartizione di responsabilità nell’illecito civile è di
quelli che stuzzicano alquanto lo studioso sia di diritto civile sia di
diritto comparato. Per il primo si tratta di un argomento che chiama in
causa aspetti assai rilevanti della disciplina delle obbligazioni e della
responsabilità civile, quali la relazione che lega la solidarietà nell’illecito
aquiliano a quella applicabile ai rapporti obbligatori derivanti da altre
fonti, i criteri di imputazione, la disciplina del concorso di colpa, il nesso
di causalità e la funzione del risarcimento del danno.
Per il comparatista, di là da quelle che possono essere viste come
soluzioni normative più o meno contingenti, il tema è invece il tipico
oggetto governato da una pluralità di modelli: a fronte di una radicata
convinzione – o di un vero e proprio critto-tipo – secondo cui l’unica
maniera per gestire l’illecito con pluralità di coautori è quella della
solidarietà, proprio il confronto fra diversi ordinamenti dimostra che
non è questa la sola strada percorribile e concretamente percorsa.
In molti sistemi l’istituto funziona in modo analogo a quanto di-
spone il comma 1 dell’art. 2055 c.c. ed è facile spiegare la sua diffu-
sione in base alle esigenze di protezione della vittima e alla posizione
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di centralità che la stessa assume nelle più moderne ricostruzioni ine-
renti l’illecito aquiliano: tramite il regime della solidarietà passiva
vengono scaricati sui convenuti (a) il rischio concernente l’insolvenza
di uno o più danneggianti (i quali vengono in tal caso e in sostanza ad
assumere le vesti di “assicuratori” del credito del danneggiato), (b) i
problemi relativi alla determinazione delle singole quote di responsa-
bilità (che possono essere assai più difficili da risolvere, anche in ter-
mini di politica giudiziaria, quando l’operazione ha effetti nei confron-
ti della vittima e nei rapporti fra i condebitori), nonché (c) le eventuali
difficoltà di individuazione di tutti i corresponsabili (le quali sono di-
rettamente proporzionali alla sempre maggiore complessità delle fatti-
specie cui la responsabilità civile si applica).
Premesso che per ovvie ragioni di metodo nemmeno si vuole ten-
tare l’inventario delle soluzioni adottate in tutti i sistemi del globo ter-
raqueo, una rapida scorsa alle codificazioni europee conferma il ruolo
preminente della responsabilità solidale e la sua frequente alternanza
con la responsabilità parziaria, che in alcune occasioni – almeno a li-
vello declamatorio – assume il carattere di principio generale1: tanto
per fare alcuni esempi, nel sistema spagnolo il regime in parola (desti-
nato a disciplinare i rapporti fra i vari danneggianti e la vittima in un
gran numero di situazioni) si contrappone all’affermazione secondo
cui la parziarietà si applica salva contraria disposizione di legge2, la
cui presenza – stando alla lettera del Codice Civile – è necessaria an-
1 È infatti noto che gli insegnamenti della micro-comparazione inducono piut-
tosto a mettere in luce le divergenze e le similitudini sussistenti fra i diversi ordina-
menti limitando l’indagine ai modelli principali, tra l’altro spesso oggetto di fenome-
ni circolatori.
2 In specie, il Codice Civile spagnolo chiarisce che la solidarietà dev’essere e-
spressamente prevista e che non la si può desumere dalla mera presenza di una
pluralità di debitori o creditori (art. 1137), per poi fissare una presunzione di di-
visione del credito in parti uguali (art. 1139) e, infine, ricollegare la solidarietà al
carattere indivisibile della prestazione (art. 1139). Poiché il codice conosce solo
la solidarietà di origine negoziale, è proprio sulla base della nozione di invisibili-
tà della prestazione che – a fronte della statuizione del principio di parziarietà –
la giurisprudenza è giunta ad affermare l’insorgenza del vincolo solidale fra i co-
autori dell’illecito civile, come pone in luce C. GÓMEZ LIGÜERRE, Solidaridad y
responsabilidad – La responsabilidad conjunta en el derecho español de daños,
2006, passim, disponibile presso il sito ufficiale dell’Università Pompeu Fabra
www.tesisenxarxa.net (e solo parzialmente confluito nel successivo lavoro Soli-
daridad y derecho de daños – Los limites de la responsabilidad colectiva, Cizur
Menor, Navarra, 2007), cui si rinvia anche per una più approfondita analisi del tema
nell’ordinamento di cui si tratta.
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che nell’ordinamento francese ai fini dell’applicazione della solidarietà3;
in modo diverso si regola invece il sistema tedesco, il quale proclama
l’indivisibilità dell’obbligo risarcitorio in ogni circostanza ed esso si
può annoverare fra quelli che prevedono espressamente il vincolo so-
lidale per l’obbligazione nascente dall’illecito aquiliano, accanto –
sempre in via esemplificativa – ai sistemi portoghese, olandese, au-
striaco e svizzero4.
Il fatto che la solidarietà sia il regime più diffuso non implica
un’assoluta omogeneità di disciplina5 e, nel rinviare ad altra sede per
3 Quanto al Code Napoleon è noto che, dopo aver dettato la nozione di solida-
rietà all’art. 1200, esso stabilisce all’art. 1202 che essa non si presume e che, in man-
canza di accordo, la stessa dev’essere espressamente prevista dalla legge. Poiché nel-
la trama codicistica non è mai stata inserita una norma del tenore dell’art. 2055,
comma 1, c.c. (probabilmente in aderenza all’idea liberale secondo cui ogni indivi-
duo doveva rispondere solo e soltanto degli atti da lui voluti o, comunque, allo stesso
addebitabili), per giustificare l’insorgenza dell’obbligazione solidale risarcitoria gli
interpreti hanno dovuto costruire (attorno alla clausola generale di cui all’art. 1382)
l’apposito modello teorico dell’obbligazione “in solidum”, la quale si distingue da
quella “pura” (di cui al citato art. 1200) denominata “solidaire” anche per alcuni tratti
di disciplina (quali quelli dell’interruzione della prescrizione, della costituzione in
mora e degli effetti del giudicato). Per uno sguardo di sintesi alle categorie in com-
mento e alla relativa disciplina, P. LE TURNEAU, Droit de la responsabilitè et des
contracts, Paris, 2004, 407 ss., mentre per maggiori approfondimenti M. MIGNOT,
Les obligationes solidaires et les obligationes in solidum en droit priveé français,
Paris, 2002, passim.
4 Il Bürgerliches Gesetz Buch all’art. 830 stabilisce al comma 1 che «Se più per-
sone hanno cagionato un danno attraverso un atto illecito commesso congiuntamente
ognuna di esse è responsabile per il danno» e poi al comma 2 che «La disposizione si
applica anche ove non sia possibile accertare quale dei partecipanti ha cagionato il
danno attraverso la propria condotta», chiarendo che «Gli istigatori e i complici de-
vono essere assimilati ai coautori». Sebbene il secondo comma della norma attribui-
sca alla vittima un evidente beneficio sotto il profilo probatorio, per la giurisprudenza
maggioritaria la stessa si applica solo all’illecito doloso (in tal senso, C. VAN DAM,
European tort law, Oxford, 2006, 287, nonché W. VAN GERVEN - J. LEVER - P.
LAROUCHE, National, supernational and international tort law, Oxford, 2000, 430
ss.; sul punto altresì U. MAGNUS, Multiple tortfeasors under german law, in W.V.H.
ROGERS (a cura di), Unification of tort law: multiple tortfea sors, The Hague, 2005,
88; per vari riferimenti giurisprudenziali, AA.VV., Bürgerliches Gesetz Buch,
Müchen, 2005, sub § 830). In effetti, si ritiene che l’illecito colposo con pluralità di
coautori sia soggetto all’art. 840 per il quale sono astretti nel vincolo solidale «coloro
i quali siano congiuntamente responsabili per un fatto illecito» e, secondo l’inter-
pretazione prevalente, la norma chiama in causa i principi generali vigenti in materia
di causalità nonché, quanto al regresso, le regole di cui agli artt. 421 ss.
5 Ancorché la tematica del concorso di colpa rimanga estranea al tracciato del
presente lavoro, va ricordato che nei sistemi tedesco e austriaco le relative regole si
ispirano ad un modello di “solidarietà diseguale”, cioè limitato ad una sola parte del

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