Il danno ambientale: profili di responsabilità e (possibili) tutele

AutoreCamilla Baldassarre
Pagine249-290
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CAPITOLO TERZO
IL DANNO AMBIENTALE:
PROFILI DI RESPONSABILITÀ E (POSSIBILI) TUTELE
CAMILLA BALDASSARRE
SOMMARIO: 1. La difficile costruzione del concetto di ambiente in senso giuridico. -
2. La t utela dell’ambiente nel contesto europeo ed internazionale. - 3. La protezione
dell’ambiente e gli strumenti del diritto privato. - 4. Property rights e tutela efficien-
te delle risorse naturali secondo l’analisi economica del diritto. - 5. L’oggetto di tute-
la. - 6. Diseconomie ambientali, titolarità dei diritti e legittimazione processuale. - 7.
I criteri di imputazione della responsabilità secondo l’analisi di Shavel l. - 8. La
quantificazione del danno all’ambiente.
1. La difficile costruzione del concetto di ambiente in senso giuridico
Gli autori che si cimentano nell’analisi del diritto ambientale si
possono suddividere in due macro insiemi: quelli che, consci della la-
titudine dell’accezione “ambiente” e del carattere sfuggente del sostra-
to fattuale, hanno cercato di creare una definizione del concetto di
ambiente in senso giuridico; quelli, invece, che tralasciando del tutto
questa impervia via, si sono limitati a cogliere gli aspetti di criticità,
disomogeneità, inadeguatezza e sistematicità che connotano la norma-
tiva dettata in materia di ambiente.
Esiste, in realtà, un tertium genus di approccio a questa problema-
tica, quello di chi cerca di saldare tra loro la teoria dei sistemi com-
plessi (l’ambiente appunto) con un sistema giuridico che si possa dire
adeguato a cogliere una tale complessità1. Tale impostazione di ricerca
prende spunto dalla considerazione per cui la teoria dei sistemi com-
1 In tal senso v. M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come
sistema complesso, adattivo, comune, Torino, 2007.
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plessi, pur se richiamata e trattata nella bibliografia ecologica, econo-
mica e paesaggistica, risulta quasi sconosciuta alla letteratura giuridi-
ca. Il tentativo di ricongiungere categorie appartenenti ad ambiti scien-
tifici diversi mira proprio a creare una sinergia tra discipline, le quali
altrimenti continueranno ad accentuare la propria specializzazione e
separatezza secondo una traiettoria ormai secolare. Oggi più che in
passato esse si mostrano chiuse nel proprio esclusivo ambito di com-
petenza imponendosi come saperi settoriali, sempre più efficienti sul
piano della strumentazione e degli esiti operativi, ma sempre meno
capaci di stabilire connessioni generali con la totalità dei fenomeni.
Saperi, dunque, privi di domande e di pensiero generale, strumenti di
calcolo e di dominio su frammenti separati di natura, sempre meno capa-
ci di parlare il linguaggio universale della complessità del vivente.
Anche questo tipo innovativo di approccio alla problematica am-
bientale muove dall’analisi del dilemma riguardante la definizione
giuridica di ambiente, ma, coerentemente con i presupposti sui quali si
fonda, giunge a rifiutare la posizione che possiamo dire dominante in ma-
teria, ovvero quella che ricostruisce l’ambiente come nozione unitaria2.
2 Per il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sorto intorno alla “concezione
pluralistica” ed a quella “unitaria” dell’ambiente, v. le seguenti pronunce: C. Conti
18 settembre 1980 n. 86, in Foro it., 1981, III, 167 (il danno ambientale è rilevante
solo se integra un danno patrimoniale allo Stato); Corte cost. 28 maggio 1987 n. 210,
in Foro it., 1988, I, 329, con nota di F. GIAMPIETRO (in cui si afferma l’unitarietà e
l’autonomia del bene ambiente, in quanto bene immateriale ma giuridicamente rico-
nosciuto e tutelato; si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale
comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali); Corte cost. 30 dicembre 1987, n.
641, in Foro it., 1988, I, 694 [che rimarca come l’ambiente sia un bene immateriale
unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isola-
tamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela, pur essendo tutte, nell’insieme,
riconducibili ad unità]; Cass. 25 gennaio 1989, n. 440, in Giust. civ., 1989, I, 560 [in
cui si evidenzia la specialità della disciplina introdotta dall’art. 18 della legge n.
349/1986 rispetto alla previsione generale dell’art. 2043 c.c., individuando le diffe-
renze formali e sostanziali rispetto al regime codicistico e sottolineando la natura
“adespota” dell’ambiente, quale bene immateriale, e, conseguentemente, l’irrilevanza
dei profilo dominicale (pubblico o privato) delle sue componenti naturali); Cass. 10
giugno 2002, n. 22539, in Dir. giur. agr., 2003, 636 [che ribadisce come il danno
ambientale presenti una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fon-
damentale dell’ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamen-
tale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana -
art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni cen-
trali e periferiche con specifiche competenze ambientali)].
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Cerchiamo, per quanto possibile, di fare chiarezza sul punto.
L’ambiente quale sistema complesso necessita, invero, che i fatti co-
stitutivi della sua realtà dinamica e mutevole vengano descritti come
unitari e compositi, pur essendo essi, a volte, apparentemente in con-
traddizione. Il superamento di questa antinomia «passa attraverso la
ricerca di una struttura organizzativa e, dunque, attraverso una distin-
zione logica tra elementi e rapporti: oggetti eterogenei e mutevoli sono
ricondotti ad unità grazie alla stima delle loro relazioni»3.
All’interno di questa concezione “sistemica” dell’ambiente, asso-
luto rilievo merita il termine di riferimento soggettivo a cui tale con-
cetto va correlato. Al riguardo nella disciplina nazionale, europea ed
internazionale affiora con chiarezza la centralità del nesso uomo-
ambiente. Il diritto dell’ambiente non è un dritto della personalità alla
fruizione, bensì un diritto fondamentale dell’uomo alla fruizione ed
alla conservazione dell’ambiente; diritto che trova saldo presidio nel-
l’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, attraverso il
quale l’ordinamento estende il proprio interesse all’ambiente del-
l’uomo in quanto specie.
In secondo luogo è necessario verificare il perimetro che il legi-
slatore assegna alla funzione di tutela dell’ambiente. Dalla legislazio-
ne nazionale (ma ancor più da quella di matrice comunitaria) si evince
che termini come ecosistema o risorse naturali sono utilizzati per allu-
dere ad una realtà biofisica non affrancata dall’influenza antropica,
comprendendo (all’opposto) il concetto di ambiente tanto le sue com-
ponenti naturalistiche, quanto le opere dell’uomo le quali, per così di-
re, “si ambientalizzano”. Il concetto di ambiente si delinea, in questa
prospettiva, come un “sistema adattivo complesso”, caratterizzato da
elementi distintivi quali la varietà, la non linearità delle sue reazioni,
l’attitudine a produrre continue novità.
Il prendere in considerazione non i singoli oggetti fisici (la riserva
di risorse/materie prime presenti in natura), ma la correlazione tra di
essi esistente consente poi di distinguere tra norme ambientali e norme
che tali non sono, pur riguardando direttamente o indirettamente
l’utilizzo delle risorse. Mentre la prima specie di norme ha riguardo
alle risorse naturali come componenti dell’ecosistema da cui si origi-
nano flussi di beni e servizi (in generale insuscettibili di appropriazio-
ne esclusiva), la seconda specie prende in considerazione le risorse na-
3 M. CAFAGNO, op. cit., passim.

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