Il procedimento minorile

AutoreStefano Ambrogio
Pagine317-323

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@1 La tutela del minore

Ai sensi dell'art. 97 c.p. non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso un reato non aveva compiuto i quattordici anni, in quanto si presume che prima dei quattordici anni il minore non abbia la capacità di intendere a di volere per poter essere ritenuto penalmente responsabile. È, invece, imputabile il minore di anni diciotto che al momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni (art. 98 c.p.) qualora se ne accerti la capacità di intendere e di volere. In ogni caso al minore responsabile penalmente deve essere inflitta un pena mitigata, diminuita fino ad un terzo.

Tutta la disciplina applicabile ai giudizi penali in cui è coinvolto un minore imputabile è diretta a tutelare la personalità e a garantire la protezione del minore, in ottemperanza dell'art. 31 Cost. in base al quale la Repubblica deve proteggere l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Le esigenze di tutela del minore devono però essere conciliate con le contrapposte esigenze della collettività di responsabilizzazione del colpevole anche se minorenne. In questo senso la disciplina sul procedimento a carico dei minorenni, regolata dal D.P.r. 22 settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) si ispira ad una serie di principi che possono essere così riassunti:

- specializzazione degli organi coinvolti. Per i reati commessi da minori di anni diciotto è competente il tribunale per i minorenni, organo giudiziario specializzato istituito presso ogni sede di Corte d'appello. Si tratta di un organo collegiale a composizione mista, in quanto è composto da due magistrati togati e da due giudici onorari, scelti tra cultori di pedagogia, psicologia, biologia, psichiatria e antropologia criminale. Questa collegialità del tribunale dei minorenni è assicurata anche durante la fase dell'udienza preliminare, in cui il g.u.p. è collegiale (un magistrato togato e due onorari) al contrario di quanto avviene nei giudizi contro i maggiorenni dove, invece, il g.u.p. è sempre monocratico: ciò al fine di garantire un giudizio che tenga conto non solo degli aspetti giuridici ma anche psicologici e comportamentali del minore.

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La specializzazione è assicurata anche per il p.m. (è istituita una sezione distaccata della Procura presso il tribunale minorile), per la polizia giudiziaria (esistono apposite sezioni specializzate della polizia giudiziaria) e per il difensore d'ufficio (l'ordine forense deve predisporre degli elenchi dei difensori d'ufficio con specifica preparazione nel diritto minorile). Ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n.448/1988 in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociale degli enti locali;

- finalità rieducativa della pena. Se di fronte alla commissione di un reato vi è una pretesa punitiva, nei procedimenti a carico dei minori prevale l'esigenza rieducativa dello stesso al fine di garantirgli un completo recupero sociale. Ciò non significa che non si debba accertare la responsabilità penale del minorenne bensì che il procedimento penale deve essere adattato alle esigenze di recupero del minore;

- minima offensività del processo (Tonini). Dal momento che il processo potrebbe determinare conseguenze dannose per la personalità dell'imputato e segnarlo irrimediabilmente, la legge tende a ridurre al minimo i tempi e l'"invasività" del procedimento. Per questo motivo...

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