Il procedimento davanti al tribunale monocratico

AutoreStefano Ambrogio
Pagine299-307

Page 299

@1 Dal pretore al tribunale monocratico

I procedimenti sin qui descritti (ordinario e speciali) sono quelli che si svolgono dinanzi a un giudice collegiale (tribunale in composizione collegiale o Corte d'assise). Gli artt. 549 e seguenti del codice di procedura penale regolano invece il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (Cap. 3, par. 4).

Originariamente il giudice monocratico alternativo al tribunale, giudice collegiale, era il pretore.

Il pretore era competente per reati meno gravi e di facile accertamento: per questo motivo il rito pretorile si caratterizzava per l'estrema celerità e semplificazione, oltre che per l'assenza dell'udienza preliminare.

In seguito alla soppressione del pretore e all'istituzione del giudice unico (D.Lgs. 19-2-1998, n. 51) si era di fatto esteso il rito pretorile a tutti i giudizi di competenza del tribunale monocratico. Ma questo rito semplificato risultò presto inadeguato dal momento che la competenza del tribunale monocratico era stata notevolmente ampliata estendendosi anche a reati gravi punibili con la reclusione fino a dieci anni.

Alla gravità del reato (e al sua potenzialmente difficile accertamento) fu necessario adeguare il procedimento con la legge n.479/1999 e attualmente la dottrina (Tonini) distingue due differenti procedimenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica:

- per i reati meno gravi quali le contravvenzioni, i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, nonché per i reati elencati nell'art. 550 c.p.p., si applica un rito apposito privo dell'udienza preliminare e che si attiva mediante la citazione diretta a giudizio;

- per i reati più gravi (ossia tutti gli altri reati di competenza di questo giu- dice non rientranti nell'elencazione dell'art. 550 c.p.p.) si applica, invece, un procedimento simile a quello dinanzi al giudice collegiale in cui trova posto anche l'udienza preliminare.

Page 300

Come correttamente osservato dalla dottrina (Siracusano), la precedente equazione tra rito monocratico e assenza di udienza preliminare non è più, quindi, valida, in quanto i reati per i quali è ammessa la citazione diretta a giudizio sono solo quelli specificamente indicati dal legislatore, essendo prevista, di regola, l'udienza preliminare, anche nel caso di reati di competenza del giudice monocratico (si pensi, ad esempio, al reato di spaccio di eroina o cocaina, punito con la pena fino a anni otto di reclusione, oltre la multa). Peraltro, la normativa dettata per il rito monocratico fa spesso riferimento all'udienza preliminare.

In definitiva, mentre la riforma del 1998 sul giudice unico, in ossequio alla delega, aveva sostanzialmente sostituito la figura del pretore con quella del tribunale monocratico con ben poche modifiche sostanziali, la legge Carotti n. 479/1999 ha introdotto nuove regole, ispirate all'esigenza di estendere le garanzie previste a tutela dell'imputato per i reati di competenza collegiale anche ai reati di competenza monocratica, tenuto conto altresì della più ampia competenza del giudice monocratico rispetto al passato. Ciò spiega l'abrogazione delle norme che deviavano, per il rito pretorile, dalla disciplina generale, quali quelle sui termini di durata delle indagini preliminari, sull'incidente probatorio, sul termine per la presentazione delle liste dei testimoni, in materia di riti alternativi.

@2 Il procedimento con citazione diretta

Come abbiamo già anticipato, in relazione a determinate categorie di reati, il legislatore consente che il giudizio sia disposto sulla base di un provvedimento assunto dall'accusa che, all'esito delle indagini preliminari, decide autonomamente di citare l'imputato dinanzi al giudice imparziale.

I reati individuati dall'art. 550 c.p.p., per i quali può procedersi a citazione diretta, sono designati in base a un criterio quantitativo della pena (reati puniti solo con la multa o con il massimo edittale della pena detentiva non superiore a quattro anni) o a un criterio qualitativo dell'indicazione della fattispecie incriminatrice.

Così il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.):

- quando si tratta di contravvenzioni;

- quando si tratta di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni;

- quando si tratta di reati puniti con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva;

- quando si procede per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, comma 2°, c.p.); violazione di sigilli aggravata (art. 349, comma 2°, c.p.); rissa aggravata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT