Il procedimento nei confronti degli enti

AutoreStefano Ambrogio
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@1 La responsabilità delle persone giuridiche

In virtù del disposto dell'art. 27 Cost. secondo cui la responsabilità penale è personale, si è sempre affermata nel nostro ordinamento l'irresponsabilità penale delle persone giuridiche (societas delinquere non potest).

L'art. 197 c.p. stabilisce, inoltre, che "gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta". Tale norma confermerebbe che il soggetto attivo del reato può essere soltanto una persona fisica e non anche una persona giuridica: infatti, se l'ente fosse soggetto attivo del reato, non si spiegherebbe l'obbligo di garanzia previsto dall'art. 197 c.p.

Tuttavia, occorre sottolineare che oggi l'irresponsabilità penale degli enti collettivi non può ritenersi più giustificata. L'incremento ragguardevole dei reati dei cd. "colletti bianchi", infatti, ha di fatto prodotto un superamento dell'illegalità di impresa sulle illegalità individuali. La persona giuridica è ormai un centro autonomo d'interessi e di rapporti giuridici, per cui non si vede perché l'equiparazione tra enti e persone fisiche non debba spingersi a investire anche l'area dei comportamenti penalmente rilevanti.

È addirittura possibile catalogare le diverse situazioni secondo scale di gravità ben precise.

All'apice, dovrebbero essere collocati i casi di impresa intrinsecamente illecita, che svolga, cioè, sistematicamente attività criminose (si pensi a società finanziate totalmente con i proventi delle organizzazioni criminali, che pertanto hanno come unico fine quello di riciclare il denaro sporco). A quest'ipotesi è assimilabile quella in cui la società persegua come fine non esclusivo, bensì solo prevalente, la commissione di reati.

Su un gradino più basso, si collocano le imprese nelle quali l'attività criminosa, pur non essendo svolta in modo sistematico o prevalente, rientra nella politica aziendale:

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si pensi alla corruzione, considerata un vero e proprio costo d'azienda. In queste ipotesi, l'attività criminale discende da decisioni di vertice dell'ente, e coinvolge...

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