Il procedimento dinanzi al giudice di pace

AutoreStefano Ambrogio
Pagine309-315

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@1 Il processo penale dinanzi al giudice di pace

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ha attribuito competenze penali al giudice di pace (Cap. 3, par. 4), giudice onorario che fino ad allora aveva avuto solo limitate competenze in materia civile. Attualmente il giudice di pace è competente a giudicare alcuni reati espressione di micro conflittualità tra privati (come percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, minaccia etc. - sulla competenza del giudice di pace vedi Cap. 3, par. 4) e che normalmente sono di facile accertamento: con ciò si è fortemente snellita la competenza del tribunale. Il rito dinanzi al giudice di pace è caratterizzato dall'estrema celerità e semplificazione anche se comunque tutta la disciplina è ispirata ai principi costituzionali del giusto processo.

@2 Le indagini preliminari

I soggetti del rito dinanzi al giudice di pace sono (art. 1, D.Lgs. n. 274/2000) il pubblico ministero, ossia il procuratore presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, e il giudice di pace.

Il ruolo del p.m. è molto ridimensionato in questo rito, dal momento che esso si riduce al mero controllo dell'attività della polizia giudiziaria cui sono affidati compiti e poteri investigativi maggiori rispetto ai procedimenti dinanzi ai giudici ordinari.

Alla polizia giudiziaria spetta infatti il compito di condurre le indagini. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 274/2000, acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta.

La polizia giudiziaria può, perciò, compiere autonomamente tutti gli atti di indagine, ad eccezione di accertamenti tecnici irripetibili, interrogatori e

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confronti cui partecipi l'indagato, perquisizioni e sequestri fuori dei casi di flagranza o urgenza per i quali è necessaria l'autorizzazione del pubblico ministero (art. 13 D.Lgs. n. 274/2000). Il pubblico ministero può svolgere personalmente questi atti di indagine oppure può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti.

Entro quattro mesi dall'inizio delle indagini, se la notizia di reato risulta fon- data, la polizia giudiziaria deve riferire i fatti al pubblico ministero con relazione scritta (art. 11 D.Lgs. n. 274/2000) nella quale deve essere enunciato in forma chiara e precisa il fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che si presumono violati; con la medesima relazione e si richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione dell'indagato davanti al giudice di pace. In seguito alla trasmissione della relazione il p.m. iscrive la notizia di reato nel registro delle notizie di reato e, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione del procedimento, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato (art. 15 D.Lgs. n. 274/2000).

Durante la fase delle indagini preliminari e comunque fino all'udienza di comparizione, le parti possono richiedere al giudice di pace l'assunzione di prove non rinviabili (art. 18 D.Lgs. n. 274/2000) osservando le forme previste per il dibattimento e garantendo il contraddittorio.

Il termine per la chiusura delle indagini preliminari, che decorre dall'iscrizione della notizia di reato, è di quattro mesi, prorogabili dal p.m. nei casi di particolare complessità per altri due mesi.

Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei suddetti termini sono inutilizzabili.

In seguito alla trasmissione della relazione della polizia giudiziaria, il p.m. può:

- presentare al giudice di pace circondariale richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, ovvero quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 17 D.Lgs. n. 274/2000). Il giudice, se accoglie...

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