Gli atti

AutoreStefano Ambrogio
Pagine107-123

Page 107

@1 Gli atti del procedimento penale

Le regole alle quali il procedimento penale è sottoposto impongono che lo stesso sia documentato in ogni fase e grado, al fine di poter verificare la ritualità con la quale le fonti di prova sono state acquisite nel corso delle indagini preliminari e di conservare il ricordo di quanto si svolge dinanzi al giudice in ciascuna delle varie fasi.

Nel processo penale vige il principio di libertà delle forme nel senso che la documentazione può avvenire in forma scritta, sintetica o integrale, ovvero attraverso la fonoregistrazione o anche la videoregistrazione. Va sottolineato che il legislatore, al fine di garantire una fedele riproduzione della realtà, anche per le valutazioni da parte del giudice di altra fase processuale, ha assicurato preminenza alla verbalizzazione in forma integrale, prescrivendo ove possibile anche la fonoregistrazione.

I protagonisti del processo devono essere posti in condizione di comprendere quanto avviene nel corso del suo svolgimento; per tale motivo, il legislatore ha fissato il principio generale per il quale l’attività processuale dev’essere compiuta nella lingua nazionale, ovvero la lingua italiana (art. 109 c.p.p.). Per la medesima ragione, e per evidenti motivi di garanzia, l’art.109 c.p.p. prevede che l’imputato di nazionalità italiana, il quale appartenga ad una minoranza linguistica riconosciuta (come la lingua tedesca e la lingua ladina), sia interrogato nella lingua madre. Analoga tutela è riconosciuta allo straniero che non parli e non comprenda la lingua italiana, il quale deve essere assistito da un interprete. Il mancato rispetto di tali regole costituisce una grave violazione del diritto alla difesa ed è sanzionato espressamente con la nullità.

Il sordo, il muto ed il sordomuto, per le loro difficoltà di comunicazione, possono aver bisogno dell’interprete al fine di comprendere l’accusa contro di loro formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipano.

L’art. 119 c.p.p. aveva previsto la partecipazione dell’interprete solo nel caso in cui l’imputato non fosse in grado di leggere e scrivere, ma sul punto è intervenuta una sentenza di illegittimità costituzionale che ha imposto a pena di nullità la nomina dell’interprete in ogni caso (Corte cost. n. 341/1999).

Page 108

Il legislatore ha ritenuto di dover dettare una disciplina specifica per la pubblicità degli atti processuali, al fine di contemperare i due contrapposti diritti alla riservatezza ed alla libertà di informazione e di stampa.

Così, se in linea di principio è ammessa la pubblicazione degli atti (art. 114, 7° comma, c.p.p.) per consentire l’esercizio del diritto di cronaca, specifici divieti sono stati posti a tutela del singolo o della collettività.

Tali divieti possono così essere sintetizzati:

-divieto assoluto di pubblicare atti coperti da segreto istruttorio, così come definito dall’art. 329 c.p.p. (art. 114, 1° comma c.p.p.). In particolare sono coperti dal segreto tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari;

-divieto di pubblicare il contenuto di atti relativi ad una determinata fase, fino a quando quella fase non si sia conclusa (la sentenza n. 59/1995 della Corte costituzionale ha ammesso, però, la pubblicazione degli atti del dibattimento anche prima della pronuncia della sentenza);

-divieto di pubblicare atti che possono offendere il comune senso del pudore ovvero l’interesse dello Stato o la riservatezza dei testimoni o la loro sicurezza: si tratta delle ipotesi in cui è prevista la celebrazione del dibattimento a porte chiuse (art. 472 c.p.p.); per gli stessi motivi, il legislatore ha vietato la pubblicazione degli atti, salvo autorizzazione del Ministro della giustizia, che può essere concessa dopo 10 anni dall’irrevocabilità della sentenza (art. 114, 4° e 5° comma c.p.p.);

-divieto di pubblicare le generalità e le immagini dei minori testimoni, persone offese o danneggiate dal reato, salva l’autorizzazione del tribunale per i minori rilasciata nei casi in cui vi sia un interesse del minore, che tuttavia abbia già compiuto almeno 16 anni (art. 114, 6° comma c.p.p.);

-divieto di pubblicazione di immagini lesive della dignità dell’imputato, salvo il consenso di quest’ultimo (art. 114, comma 6 bis).

Nel caso di violazione del divieto di pubblicazione, l’art. 115 c.p.p. dispone una sanzione disciplinare per gli impiegati pubblici (si pensi, ad esempio, ai magistrati o agli assistenti giudiziari) e per i professionisti abilitati dallo Stato (si pensi agli avvocati) i quali rivelino atti coperti da segreto istruttorio o dei quali era comunque vietata la pubblicazione per motivi di ordine pubblico o di buon costume.

La sanzione disciplinare non esclude, ma si somma alla sanzione penale prevista dall’art. 684 c.p., per il quale "Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 euro a 258 euro".

Fatti salvi i divieti di pubblicazione, l’interessato ha, in ogni fase del procedimento penale, il diritto di richiedere copie di atti processuali, ovvero estratti o certificati:

-per estratto s’intende una riproduzione parziale di un atto (ad esempio, il solo dispositivo di un’ordinanza);

Page 109

- per certificato s’intende l’attestazione del contenuto di un atto (ad esempio, la certificazione della presenza all’udienza dibattimentale).

Il difensore che deposita un atto ha diritto al rilascio di un’attestazione dell’avvenuto deposito, che in genere viene apposto in calce ad una copia, così come previsto dalla norma.

@2 Il verbale

La forma tipica degli atti del processo penale è quella del verbale.

Nel nostro ordinamento vige il principio della oralità del dibattimento (art. 511 c.p.p.), ciò però non significa che gli avvenimenti del processo si debbano conoscere soltanto per esperienza diretta e tradizione orale; tutto quanto accade nel corso del procedimento penale viene, infatti, rappresentato in documenti denominati processi verbali.

Viene documentata in forma di verbale l’attività della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice.

Tali atti devono indicare la data di formazione, i soggetti presenti e le attività compiute e sono sottoscritti dagli intervenuti. La documentazione dell’attività compiuta può avvenire per riassunto ovvero per forma integrale ed essere altresì, integrata da forme di riproduzione fonografica, audiovisiva o di altro tipo (artt. 138, 139 e 140 c.p.p.).

Il verbale in forma integrale comporta la riproduzione completa delle domande, delle risposte e delle dichiarazioni rese da tutti i partecipanti ad una determinata attività prevista dal codice.

Il verbale in forma riassuntiva, invece, implica una riproduzione fedele ma sommaria delle dichiarazioni rese. Quest’ultima forma di verbale deve essere accompagnata dalla contestuale riproduzione fonografica, salvi i casi di cui all’art. 140 c.p.p.

Anche nei verbali in forma riassuntiva occorre che si dia atto di quanto avviene in presenza del pubblico ufficiale che redige l’atto e, se si tratta di dichiarazioni, occorre indicare se le stesse sono rese spontaneamente o sollecitate da domanda; in quest’ultimo caso, la domanda deve essere riprodotta.

Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice (assistente giudiziario e collaboratore o funzionario di cancelleria), ovvero, nel caso di cui all’art. 373 c.p.p. (cioè, nella fase delle indagini preliminari, che sono dirette dal pubblico ministero), l’ufficiale di polizia giudiziaria.

Il verbale documenta le operazioni e le dichiarazioni che l’ausiliario attesta essere state compiute in sua presenza.

Page 110

Il legislatore privilegia i sistemi di verbalizzazione meccanici ed, in particolare, la stenotipia, ovvero la scrittura stenografica eseguita con speciali macchine da scrivere, che viene considerata la regola, mentre solo nei casi in cui sia assolutamente necessario si può ricorrere alla riproduzione audiovisiva (ad esempio qualora si tratti dell’interrogatorio di un sordomuto).

Il ricorso alla scrittura manuale è residuale ed è espressamente previsto per l’udienza in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.), per l’udienza preliminare (art. 420, 5° comma, c.p.p.) e per l’udienza del procedimento di esecuzione (art. 666, 9° comma, c.p.p.).

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che sono intervenuti, ossia dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, ad eccezione dei verbali di udienza ex art. 483, 1° comma (art. 137 c.p.p.).

La fonoregistrazione e la videoregistrazione consentono di ricostruire in maniera completa non solo le dichiarazioni rese, ma anche il tono delle stesse ed eventuali sfumature espressive, che non sono riproducibili in un verbale redatto in forma scritta.

Tuttavia, tali modalità di verbalizzazione sono previste solo in casi particolari, quali ad esempio l’interrogatorio dell’indagato in stato di detenzione (art. 141bis c.p.p.) o l’audizione protetta del minore, che si svolge con le forme dell’incidente probatorio (art. 398 c.p.p.).

Accanto a tali forme particolari di verbalizzazione, viene comunque sempre redatto il verbale in forma sintetica e, nel caso in cui non sorgano contrasti in ordine alla redazione di tale verbale, non vi è necessità di procedere alla trascrizione della fonoregistrazione.

@3 Gli atti delle parti

Ai sensi dell’art. 121 c.p.p. le parti e di difensori possono presentare al giu-dice, in ogni stato e grado del procedimento, memorie o richieste scritte:

-le memorie sono note illustrative scritte nelle quali ciascuna delle parti (pubblico ministero, imputato e difensore, parte civile, responsabile civile) ed anche la persona offesa (sebbene non costituita...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT