Gli altri soggetti del procedimento penale

AutoreStefano Ambrogio
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@1 La persona offesa dal reato

La condotta punita dal legislatore con sanzione penale è sempre lesiva di un interesse costituzionalmente rilevante, perché solo in tal modo si giustifica la restrizione della libertà personale o del diritto di proprietà dell’autore della condotta (principio di offensività). Con l’espressione persona offesa si indica, appunto, il titolare dell’interesse leso da tale condotta, ossia la vittima del reato.

La qualità di persona offesa nasce al momento della commissione del reato.

Con l’espressione persona danneggiata dal reato si fa riferimento, invece, al soggetto che ha subito una diminuzione patrimoniale o una sofferenza morale per effetto della medesima condotta incriminata (e che come vedremo può costituirsi come parte civile). Di norma, le figure di persona offesa e di persona danneggiata dal reato coincidono, ma restano distinte in quanto la coincidenza non si realizza sempre, come nel caso dell’omicidio in cui la persona offesa è il soggetto deceduto, mentre persone danneggiate sono i familiari.

Tutti i diritti e le facoltà riconosciuti alla persona offesa sono da ritenersi estesi ai soggetti danneggiati dal reato, come stabilito espressamente dall’ultimo comma dell’art. 90 c.p.p.

Nonostante il riconoscimento di diritti e facoltà, la persona offesa, salvo che non si costituisca parte civile, non acquista la qualità di parte processuale.

La persona offesa, anche nel caso in cui decida di non costituirsi parte civile e di non farsi neppure assistere da un difensore, è titolare di diritti e di facoltà che possono essere esercitati in fasi determinate del procedimento penale:

-può presentare personalmente al giudice elaborati scritti per rappresentare la propria ricostruzione della vicenda;

-può indicare elementi di prova (testimoni, documenti, consulenze);

-ha diritto a ricevere l’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.);

-può proporre querela e istanza di procedimento (art. 336 e 341c.p.p.);

-può assistere agli atti garantiti del pubblico ministero (art. 360 c.p.p.);

-può chiedere al pubblico ministero di promuovere l’incidente probatorio (art. 394 c.p.p.);

-ha diritto di nominare un difensore.

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La legge in alcuni casi prevede che alcuni enti cd. esponenziali (associazioni, fondazioni o comitati) possano perseguire finalità di tutela di interessi comuni a una collettività (interessi collettivi) ovvero a un numero indefinito di persone (interessi diffusi). Sono stati considerati tali alcune associazioni ambientaliste e per la tutela dell’infanzia o le donne.

Il nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro approvato nell’aprile 2008, in particolare, riconosce espressamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa nel caso in cui si procede per reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

A questi enti è data la facoltà, a determinate condizioni, di intervenire nel procedimento penale, esercitando le medesime facoltà spettanti alle persone offese, qualora gli interessi che gli stessi rappresentano siano stati lesi dalla commissione del reato (art. 91 c.p.p.).

Quanto alle condizioni che devono essere soddisfatte, l’ente deve aver ottenuto il riconoscimento prima della commissione del reato per il quale si procede, e deve esservi il consenso della persona offesa. È, in ogni caso, rimesso al giudice il compito di valutare se gli interessi curati dall’ente sono conformi a quelli tutelati dalla norma.

DIRITTI E FACOLTÀ DELLA PERSONA OFFESA

[VAI ALLA TABELLA ALLEGATA IN FORMATO PDF]

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