La polizia giudiziaria

AutoreStefano Ambrogio
Pagine75-78

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@1 Le funzioni della polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria (p.g.) è l’organo operativo attraverso il quale il pubblico ministero, che ha il compito di coordinarne l’attività, prende cognizione dei reati, ricerca gli autori e le fonti di prova e raccoglie quanto può essere utile per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole.

La polizia svolge anche compiti di prevenzione generale, propri ed ulteriori rispetto a quelli compiuti nell’ambito delle indagini; invero, il territorio viene controllato da ciascuna delle forze di polizia al fine di evitare la commissione di attività illecite (si pensi ai compiti previsti dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Nello svolgimento di tali compiti di prevenzione la polizia giudiziaria ha però poteri limitati. La Costituzione affida, infatti, all’autorità giudiziaria la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, secondo i principi fissati dagli artt. 13 e ss. Cost. Le norme costituzionali, rispondendo in maniera equilibrata alla duplice esigenza di un sistema democratico (tutela della collettività e tutela dell’individuo), non privano l’autorità di pubblica sicurezza dei suoi poteri di prevenzione, ma stabiliscono alcune forme di controllo da parte dell’autorità giudiziaria: ad esempio l’arresto o il fermo dell’indagato da parte della polizia giudiziaria deve essere successivamente convalidato dal giudice. In caso contrario il provvedimento perde efficacia (Cap. 13).

@2 La funzione inquirente della polizia giudiziaria

L’art. 55 c.p.p. descrive, in linee generali, l’attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria, sancendo che questa deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

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Tre sono i principi che devono ispirare l’attività della polizia giudiziaria:

-obbligo di iniziativa, ovvero il dovere di intervento in caso di violazione della legge penale, prescindendo dall’esistenza di un procedimento in corso o dalle direttive date dal pubblico ministero;

-obbligo di eseguire le direttive date dall’autorità giudiziaria (pubblico ministero o giudice);

Le direttive impartite dal pubblico ministero non impediscono, secondo l’orientamento oggi prevalente (Tranchina), alla polizia giudiziaria di assumere iniziative...

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