Il pubblico ministero

AutoreStefano Ambrogio
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@1 Un magistrato "di parte"

Il pubblico ministero (p.m.) è l’organo della magistratura al quale è affidato il compito di accertare la commissione dei reati, raccogliere prove al fine di individuarne gli autori e, quindi, promuovere nei confronti dei medesimi l’azione penale al fine di ottenere la pronuncia di responsabilità e la condanna alla sanzione penale.

Il pubblico ministero è un magistrato togato, ossia di carriera e dipendente dello Stato così come il giudice. Innanzi al tribunale monocratico, nell’udienza dibattimentale le funzioni del pubblico ministero possono essere esercitate da magistrati onorari (vice procuratori onorari) e da personale in quiescenza che nei cinque anni precedenti abbia svolto funzioni di polizia giudiziaria (artt. 71 bis e 72 R.D. n. 12/1941, Ordinamento giudiziario).

In entrambi i casi sono attribuite solo funzioni requirenti

Quella del pubblico ministero è una figura al centro di un vivace dibattito, fin dall’approvazione della Costituzione che, all’art. 107, ultimo comma, dedica un riferimento specifico al pubblico ministero, stabilendo che il medesimo "gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario". Invero, deve essere conciliata la sua posizione di magistrato con il ruolo di parte, tipico del nostro sistema accusatorio.

Così da un lato, viene sottolineata l’appartenenza del pubblico ministero alla magistratura evidenziando la necessità che anche l’organo rappresentante l’accusa sia soggetto soltanto alla legge e conservi la sua imparzialità: esso, infatti, non ha l’obiettivo di ottenere comunque la condanna di un soggetto, ma solo quello di ricercare la verità, svolgendo anche indagini nell’interesse della persona accusata. In altri termini, per una parte della dottrina l’interesse perseguito dal p.m. sarebbe quello di tutelare la collettività e, al tempo stesso, il singolo individuo, che deve presumersi innocente fino a prova contraria (art. 27, 2° comma, Cost.).

Il pubblico ministero svolge così nel procedimento penale la funzione di parte pubblica (Tonini).

D’altro canto, la nuova impostazione accusatoria del processo penale richiede un pubblico ministero che assicuri il contraddittorio con la difesa,

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calandosi nel ruolo di parte, sia pure pubblica, e consentendo al giudice, terzo imparziale, di verificare gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto delle contrastanti posizioni di accusa e difesa. In altri termini, la funzione di controllo e di tutela degli interessi della collettività e dell’individuo compete più propriamente al giudice e non al pubblico ministero, che deve svolgere la specifica funzione di reprimere e prevenire, attraverso la direzione della polizia giudiziaria, la violazione delle norme (Riccio).

Non vi è dubbio che l’esigenza di rivedere la figura del pubblico ministero sia sorta proprio dopo l’approvazione del codice di procedura vigente.

Il codice di rito del 1930 disegnava, come abbiamo visto, un sistema processuale essenzialmente inquisitorio, basato sull’attività del pubblico ministero che, essendo il protagonista del processo, doveva essere super partes ed aveva compiti di control-lo dell’operato della polizia giudiziaria anche nell’interesse dell’indagato, disponeva di taluni poteri propri del giudice (ad esempio, il potere di emettere provvedimenti restrittivi della libertà) e raccoglieva le prove che venivano portate direttamente a conoscenza del giudice, senza alcuna necessità di ripetere atti già compiuti nel corso delle indagini; in taluni casi, vi era la totale identificazione con il...

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