L'imputato

AutoreStefano Ambrogio
Pagine79-87

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@1 Imputato e indagato

Il modello accusatorio, al quale si ispira l’attuale codice di procedura penale, vede quali soggetti essenziali del procedimento penale il giudice, il pubblico ministero e l’imputato (Conso).

Dopo aver trattato del giudice e del pubblico ministero, il codice fissa i principi fondamentali relativi all’imputato, principi che, come è stato autorevolmente sottolineato (Conso), sono posti a garanzia non del singolo soggetto, bensì della procedura considerata nel suo insieme.

Ciò deriva dal fatto che le regole poste in ordine alla partecipazione di ciascuna della parti processuali sono stabilite al fine di garantire il corretto contraddittorio che la Costituzione, all’art. 111, richiede come fondamen-tale per il giusto processo (vedi Cap. 2, par. 7).

Fatta questa premessa, occorre chiarire la differenza concettuale tra indagato e imputato, posta alla base della filosofia del codice, che, come sappiamo, distingue anche tra procedimento e processo (vedi Cap. 2, par. 8). L’indagato (o investigato) è la persona sottoposta ad indagini preliminari, ossia è il soggetto il cui nominativo viene iscritto dal p.m. nel registro delle notizie di reato (Cap. 15). In questa fase, il p.m. dirige l’attività volta alla ricerca delle fonti di prova al fine di decidere se e come esercitare l’azione penale: il legislatore indica questa fase con il termine procedimento. L’imputato, invece, è il soggetto nei cui confronti il p.m., all’esito delle indagini preliminari, decide di esercitare l’azione penale, ossia formula l’imputazione rivolgendo al giudice la richiesta di affermarne la responsabilità penale in relazione ad una determinata condotta costituente reato. In questa fase il giudice diviene protagonista, essendo chiamato a valutare gli elementi posti a fondamento dell’azione penale, e ha inizio il vero e proprio processo al quale partecipa, in posizione di contraddittore del p.m., l’imputato con il suo difensore.

Il momento dell’esercizio dell’azione penale determina perciò l’assunzione della qualità di imputato: ai sensi dell’art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è imputato il reato nella richiesta di rinvio a

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giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’art. 447 c.p.p., nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo.

La perdita della qualità di imputato coincide con la fine del processo, ovvero con l’irrevocabilità delle sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p., il passaggio in giudicato della sentenza, di assoluzione o condanna, pronunciata dal giudice in sede di rito speciale o ordinario, o l’esecutività del decreto penale di condanna (art. 60, 2° comma, c.p.p.).

Nella fase delle indagini preliminari, definita "procedimento", non si instaura ancora il vero e proprio contraddittorio, che nasce soltanto con il "processo", ovvero con la formulazione dell’imputazione da parte del p.m. Tuttavia, i principi fondamentali di tutela della persona impongono, fin dalla fase preliminare al processo, l’applicazione all’indagato di tutte le norme previste nell’interesse dell’imputato.

Tale principio è sancito dall’art. 61 c.p.p. che prevede una completa equiparazione, sotto il profilo dei diritti e delle garanzie, tra imputato e indagato.

@2 L’informazione di garanzia

Le attività di indagine sono normalmente coperte da segreto (art. 329 c.p.p.): ciò comporta che la persona sottoposta alle indagini può non essere a conoscenza del procedimento a suo carico.

Solo quando l’autorità giudiziaria deve compiere un atto al quale il difensore dell’indagato ha diritto di assistere (cd. atti garantiti), il p.m. dovrà inviargli un’informazione di garanzia, contenente un’indicazione sommaria dell’addebbito provvisorio. Sono atti garantiti l’interrogatorio, l’ispezione, il confronto.

L’informazione di garanzia deve contenere la sommaria indicazione del reato (data e luogo del fatto, norme di legge violate etc.) e l’invito a nominare un difensore di fiducia. Qualora l’indagato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, il p.m. designerà un difensore d’ufficio (Cap. 7, par. 2).

L’obbligatorietà dell’informazione di garanzia nasce solo nel momento in cui deve essere compiuto un atto di indagine garantito, per cui le indagini potrebbero concludersi senza che si profili la necessità di inviare un’informazione di garanzia. In considerazione di ciò, l’art. 415 bis, a tutela dell’indagato, prevede la necessità di comunicare al medesimo almeno la chiusura delle indagini per consentire di...

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