L'estinzione del rapporto di lavoro subordinato

AutoreGaetano Veneto
Pagine281-303
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C A P I T O L O
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L’ESTINZIONE DEL
RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
SOMMARIO:
1. Premessa e cenni storici. 2. Forme di estinzione. 3. Libera
recedibilità dal rapporto di lavoro. 4. Licenziamento individuale: giusta causa e
giustificato motivo. 5. Licenziamento del dirigente: giustificatezza. 6. Il preavviso.
7. Tutela reale e tutela obbligatoria. 8. Licenziamento disciplinare. 9. Licenzia-
mento per malattia (eccessiva morbilità). 10. Divieto di licenziamento. 11. Licen-
ziamenti individuali plurimi.
1. PREMESSA E CENNI STORICI
Il contratto individuale di lavoro, come si è già scritto, è un contratto
innominato. Esso, infatti, non è espressamente contemplato dal codice
civile, che disciplina soltanto il
rapporto di lavoro
.
Essendo innominato, soggiace pertanto ad alcuni principi codicisti-
ci generali in tema di estinzione e risoluzione, quale che sia il titolo, dei
contratti.
La risoluzione dei contratti può essere consensuale o unilaterale.
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Quest’ultima può essere meramente volontaria, ma in genere è causa-
le, ossia ha bisogno di una causa.
La risoluzione consensuale del contratto è disciplinata dagli artt.
1321-1322 cod. civ. e, soprattutto, dall’art. 1372.
Tali norme generali valgono anche per il contratto di lavoro per l’ef-
ficacia del quale, nel caso di recesso consensuale, prescindendosi dal-
le motivazioni, non vi è alcun accertamento giudiziale o atto solenne da
porre in essere.
Altra è la risoluzione unilaterale, prevista dagli artt. 1334-1335
cod. civ., introdotta da secoli, negli ordinamenti giuridici.
In nome dei principi di libertà borghesi, ancor prima della rivoluzio-
ne francese, già le legislazioni inglesi e francesi prevedevano la risolu-
zione unilaterale.
Diverso discorso è per il contratto di lavoro. Per comprenderlo, è
necessario risalire al principio del contratto tra
“diversi
”, come è appun-
to il contratto di lavoro, stipulato tra due parti storicamente non uguali,
perchè dove c’è disoccupazione c’è disuguaglianza ed in particolare
per il lavoro di massa, proprio della rivoluzione industriale, l’offerta di
lavoro ha da sempre nettamente superato la domanda, così da rendere
il lavoratore contraente più debole rispetto al datore.
Altra grande diseguaglianza evidenziata dal lavoro subordinato in-
dustriale è quella che si esprime nel potere datoriale, ossia quello orga-
nizzativo, direttivo e disciplinare.
Tali differenze sono appunto esplicitate dalla possibilità di recesso,
vero e proprio strumento di forte tutela per la parte che lo esercita.
Anche in Italia, rilevando l’esperienza di altri Paesi, nei primi anni
del secolo scorso si iniziò una esperienza, tanto breve quanto ricca, di
adattamento dei canoni giuridici codicistici alla nuova realtà economica
e sociale di pari passo parallelamente alla configurazione con lo svilup-
po del lavoro subordinato nelle industrie, specie nel Nord del Paese.
Infatti, il contratto di lavoro, ed in particolare le forme di risoluzio-
ne dello stesso, non trovavano alcuna disciplina nel codice del 1865,
frutto della consacrazione giuridica della libertà dei borghesi post –
rivoluzione francese, ma non ancora adeguato ai nuovi rapporti giuri-
dici ed ai connessi conflitti collettivi o ai contrasti anche interindividua-
li, che, all’epoca, fiorivano a migliaia nella gestione dei rapporti di lavo-
ro negli opifici industriali.
In altri Paesi europei, che avevano conosciuto già da decenni lo
sviluppo dell’industrialismo e la connessa crescita esponenziale del nuo-
vo contratto di lavoro subordinato, si erano ormai consolidate nuove
forme di disciplina giuridica di tale vincolo o contratto ed insieme nuovi
modelli, anche procedurali, di incanalamento e risoluzione dei conflitti di
lavoro, sia collettivi che sfocianti in controversie individuali.
Si pensi alla Francia, con i suoi Conseils de Proud’ Hommes, ma
ancor più ai Paesi anglosassoni con i Collegi arbitrali, tipica espressio-
La risoluzione
consensuale e
unilaterale del
contratto in
generale
Specialità della
disciplina della
risoluzione del
contratto di
lavoro
Il recesso
nel rapporto di
lavoro

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