Il lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato
Autore | Gaetano Veneto |
Pagine | 155-175 |
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C A P I T O L O
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IL LAVORO AUTONOMO
SUBORDINATO E
PARASUBORDINATO
SOMMARIO:
1. La locazione delle opere. 2. Lavoro autonomo - Lavoro subordi-
nato: indici rivelatori. 3. Il lavoratore subordinato assoggettato al potere direttivo
e disciplinare del datore di lavoro. 4. Il contratto d’opera. 5. La collaborazione
parasubordinata e a progetto. 6. L’Associazione in partecipazione. 7. Volontariato
e lavoro gratuito. 8. La cogestione.
1. LA LOCAZIONE DELLE OPERE
È possibile rinvenire già nelle fonti del Diritto Romano e in particola-
re, nelle
Institutiones
del giurista Gaio
(Gai. 3.205 seg.)
,
nell’ambito del-
la locazione delle opere la distinzione tra locatio operarum e locatio
operis
83
.
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Si locava per un determinato periodo la personale prestazione lavorativa.
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Con la locatio operarum si realizzava una locazione di opere da
parte di una persona a favore di un’altra mediante il pagamento di un
prezzo.
Pertanto, il lavoratore-locatore si obbligava a fornire personalmen-
te i servizi per i quali la sua prestazione era stata locata.
Oggetto della locazione era quindi una prestazione, intesa come
erogazione di energie lavorative.
La locatio operis, invece, pur costituendo anch’essa una locazio-
ne, si diversificava per l’oggetto non già costituito da una prestazione di
opere (intesa come locazione di energie lavorative rese dal locatore),
bensì dal risultato dell’opera pattuita e convenuta tra le parti.
Successivamente e dopo una lunga evoluzione, nell’arco di quasi
due millenni di storia dei rapporti di produzione
(ma, v. sull’argomento il
primo capitolo di queste Lezioni)
, soltanto nel 1865, nel processo di co-
dificazione caratterizzato
“... dall’intento di semplificazione delle regole
giuridiche e unificazione del soggetto giuridico”
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, fu prevista una nor-
mativa sul lavoro che rappresentava il primo passo verso una vera e
propria disciplina unitaria del rapporto di lavoro.
Infatti, con il codice civile del 1865 si disciplinava la
“locazione delle
opere”,
così delineando, per la prima volta in un sistema codicistico,
l’assunto normativo delle figure della
locatio operarum
(lavoro subordi-
nato) e della
locatio operis
(lavoro autonomo).
Al riguardo, infatti, due erano le norme rilevanti: l’art.1570, che re-
golamentava la locazione delle opere definendola come
“il contratto per
cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pat-
tuita mercede”
e l’art.1627, che puntualizzava l’esistenza di
“tre princi-
pali specie di locazione di opere e industrie: prima tra tutte quella per cui
le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio....
Tuttavia, come si evince dal dettato normativo, stante la generica
disposizione di cui al n. 1 dell’art. 1627, applicabile ad entrambi i rappor-
ti di lavoro, non era dato comprendere con chiarezza quali connotati
giuridici dovesse assumere il rapporto di lavoro per poter essere qualifi-
cato come autonomo o subordinato.
Unica norma riferibile al lavoro subordinato, rimaneva, pertanto,
quella contenuta nell’art.1628, con cui si vietava il carattere della perpe-
tuità del contratto di lavoro, statuendo che nessuno potesse
“obbligare
la propria opera all’altrui servizio se non a tempo o per una determinata
impresa”,
anche se nella prassi si cominciava a consentire la stipulazio-
ne di contratti a tempo indeterminato.
Attraverso i contratti
sine die
, infatti, sottoponibili alla facoltà di di-
sdetta, comunque si prevedeva un meccanismo con cui garantire in
qualche modo un contratto a termine e quasi tutta la restante normativa
84
O. MAZZOTTA, “
Diritto del lavoro”
, Giuffrè Milano, 2002.
Locatio
operarum
Locatio operis
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