Il rapporto di lavoro subordinato

AutoreGaetano Veneto
Pagine195-222
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C A P I T O L O
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IL RAPPORTO
DI LAVORO
SUBORDINATO
SOMMARIO:
1. Qualifiche e mansioni: a) Evoluzione storica; b) Analisi oggetti-
va delle mansioni (job evaluation); c) L’art. 2103 cod. civ. novellato dall’art.13 L.
300/70; d) Il mutamento delle mansioni (jus variandi). 2. Le categorie. 3. L’in-
quadramento unico del lavoratore dipendente. 40. L’orario di lavoro. 5. Ferie,
festività, riposi e pause. 6. Le invenzioni del prestatore di lavoro. 7. Sospensio-
ne del rapporto di lavoro. 8. Parità di diritti per le lavoratrici e per i minori.
9. I congedi parentali 10. Il patto di non concorrenza. 11. Il libro unico del
lavoro.
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1. QUALIFICHE E MANSIONI:
A) Evoluzione storica
L’evoluzione storica della classificazione del lavoro subordinato nel
nostro Paese, in stretto collegamento con l’evoluzione delle strutture
industriali, tecnologico-produttive, settoriali ed aziendali, ha avuto una
sua spiccata originalità rispetto alle precedenti o parallele esperienze
degli altri Paesi industrializzati
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.
Già nel periodo precorporativo in una prima fase la contrattazione
collettiva - mentre dottrina e legislazione erano strenuamente impegna-
te a ricostruire la fattispecie del contratto di lavoro assimilandolo o con-
trapponendolo alla locazione delle opere - aveva cominciato a porre la
premessa per quella che sarebbe poi stata la linea direttrice dello svi-
luppo della politica delle qualifiche e categorie dei lavoratori in Italia.
Infatti, nei contratti collettivi del settore industriale del primo decen-
nio dello scorso secolo, alle tradizionali classificazioni per mestiere dei
lavoratori dell’industria cominciavano a sostituirsi le distinzioni tra ope-
rai qualificati e manovali, mentre nulla si disponeva per gli impiegati per
i quali, invece, aveva inizio la lunga gestazione di una disciplina legisla-
tiva
ad hoc.
Va notato che mentre, la contrattazione collettiva nel settore
industriale disciplinava sempre più articolatamente e puntualmente la
prestazione di lavoro operaio, il lavoro impiegatizio industriale, sia per le
dimensioni delle aziende
(ed il conseguente limitato numero, a livello
d’impresa, di impiegati)
sia per la mancata sindacalizzazione impiegati-
zia, veniva lasciato alla libera contrattazione individuale. È interessante
notare, comunque, come già dai primi anni del secolo e soprattutto a
cavallo della prima guerra mondiale, si ponesse il problema della disci-
plina legislativa del “contratto di impiego privato”.
Sarà Orlando a
definire le linee di quella che poi sarebbe stata la legge del 1924-1926.
Così progressivamente, nei contratti collettivi nazionali corporativi
e fino a tutto il decennio 1950-’60, le qualifiche di specializzato, qualifi-
cato e comune (quest’ultima in parte assorbente il vecchio manovale,
talvolta dotato di una certa capacità professionale) divennero espres-
sione della capacità di inserimento, a maggiore o minore livello tecnico
e organizzativo-produttivo (e di controllo, nel caso dello specializzato o,
più di recente, del provetto), dell’operaio nel ciclo di lavorazione.
In fondo, l’evoluzione tecnica nei vari settori aveva portato come
novità, nell’arco di molti decenni e fino ad oltre la metà del secolo, alla
individuazione nei contratti solo delle nuove qualifiche di
“operai di me-
stiere”
e di
“manovali specializzati”.
È pur vero, tuttavia, che un decreto
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G. PERA: “
Diritto del lavoro”
VI Edizione Padova, CEDAM 2000. Cfr. VENETO “Contrattazio-
ne e prassi di lavoro” IL MULINO 1974.

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