La retribuzione

AutoreGaetano Veneto
Pagine235-260
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C A P I T O L O
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LA RETRIBUZIONE
SOMMARIO:
1. La “giusta paga” sufficiente e proporzionata. 2. La retribuzione ed
il principio di onnicomprensività. 3. Elementi della retribuzione. 4. Retribuzione
diretta e indiretta: il cuneo fiscale. 5. Stock options. 6. La paga a cottimo: retribu-
zione ad incentivo. 7. Fringe Benefits. 8. I contratti di riallineamento. 9. Compensi
del lavoratore: deroga
in melius.
10. Trattamento di fine rapporto e riforma della
previdenza complementare. 11. Impignorabilità e privilegio dei crediti di lavoro.
1. LA “GIUSTA PAGA” SUFFICIENTE E PROPORZIONATA
L’analisi dell’art. 36 Cost. può ricondursi a quanto di seguito si os-
serverà in tema di sistemi retributivi e di tutela per i lavoratori.
La disciplina dell’istituto della retribuzione si può rinvenire nella com-
binazione tra il dettato “precettivo costituzionale” e l’intervento di dottri-
na e giurisprudenza
(di merito, di legittimità e costituzionale)
così come
si è evoluto a partire dai primi anni cinquanta ad oggi.
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Tuttavia, riguardo ai tre commi che compongono questo articolo –
giustamente ritenuto “l’architrave” della tutela dei diritti fondamentali del
lavoratore, soprattutto subordinato – è d’uopo fare alcune considerazio-
ni generali in ordine alle quattro garanzie che la norma riconosce al
lavoratore: retribuzione, orario di lavoro, riposo settimanale e ferie an-
nuali retribuite.
Esse non dipendono più dal mero arbitrio delle parti e neppure dalla
contrattazione collettiva - così come delineatasi nel periodo pre-corpo-
rativo e successivamente estesa
erga omnes
nel periodo corporativo
fino alla fine della seconda guerra mondiale - ma devono invece essere
incanalate, regolate e controllate, come diritti in concreto disciplinati dalla
contrattazione, nella puntuale attuazione delle solenni enunciazioni, pur
se programmatiche, della norma costituzionale.
Dottrina e giurisprudenza pongono a base della lettura di questo
articolo il principio della “felice commistione” tra liberismo-liberalismo
economico, solidarismo cattolico e/o laico e, ancora, le istanze di un
socialismo novecentesco, in buona parte “padre” di quel comunismo
poi tramontato alla fine del secolo scorso.
Si tratta in sostanza di leggere nelle norme e quindi nell’applicazio-
ne del criterio della proporzionalità tra quantità-qualità della prestazio-
ne lavorativa e retribuzione, l’incrocio tra i diversi elementi ideologici.
Il correttivo della “sufficienza”
della retribuzione è prioritario rispetto
al criterio della proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa.
Tale criterio di
“sufficienza”
infatti è imprescindibile dalla tutela delle esi-
genze individuali e micro–sociali e dalla garanzia di un’ esistenza “libera
e dignitosa”.
Estremamente importanti appaiono questi ultimi termini che cam-
biano valore e peso effettivo col cambiare, anche politico, delle stagioni:
i parametri della “libertà” dal bisogno economico e della “libertà” sul pia-
no sociale, così come della “dignità”, sono certamente mutevoli e non
inquadrabili a priori in previsioni di legge, in quanto possono soltanto
essere valutate a posteriori in un contesto di più ampio respiro. Col pas-
sare del tempo le esigenze quotidiane della vita dei singoli e delle fami-
glie cambiano in relazione all’ampliamento dei bisogni
(non di rado “in-
dotti”)
e dei consumi volti a soddisfarli
(cambiando nel tempo i criteri di
superfluità e/o necessità degli uni e degli altri)
.
Rinviandosi per l’esame degli istituti dell’art. 36 Cost. (orario di la-
voro, retribuzione, ferie e riposi) ad altri capitoli di questo testo appare
essenziale riprendere alcuni valori che dottrina e giurisprudenza, spe-
cialmente costituzionale, hanno elaborato e consolidato nel tempo.
Nella discussione generale in Assemblea plenaria, l’On. Malvestiti
aveva segnalato che la terminologia dell’art. 36, pur essendo “magnifi-
ca”, poteva “diventare una crudele illusione” in quanto “il contratto libe-
ramente stipulato fra i datori di lavoro ed i lavoratori ha forza di legge per
i contraenti...” e che pertanto nulla poteva opporsi per legge a questa
I diritti
garantiti
dall’art. 36
Cost.
Requisiti
essenziali della
retribuzione:
proporzionalità
e sufficienza
Il dibattito
in sede di
Assemblea
Costituente

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