DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2004, n. 330 - Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche; Visti i principi ed i criteri direttivi di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 290 del 2003, che impongono la razionalizzazione, l'unificazione e la semplificazione dei procedimenti, la semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicita', nonche' l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso; Visto il citato decreto-legge n. 239 del 2003; Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, con il quale il termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' stato prorogato al 31 dicembre 2004; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed in particolare l'articolo 1, comma 25, con il quale il termine di cui all'articolo 1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' stato prorogato al 31 dicembre 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni

    1. dopo il Titolo III - Disposizioni particolari, sono inserite le seguenti: ´Capo I - L'espropriazione per opere militari e di beni culturaliª; b) dopo l'articolo 52 sono inserite le parole: ´Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energeticheª; c) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti

    ´Art. 52-bis (L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche).

  2. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonche' i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

  3. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita', di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

  4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.

  5. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

  6. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilita'.

  7. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.ª.

  8. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in materia.

  9. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.ª.

    Art. 52-ter (Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicita' degli atti del procedimento). - 1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonche' su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalita' puo' essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

  10. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilita' o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o piu' quotidiani a...

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