DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 1 - Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. (Raccolta 2000)

Coming into Force07 Gennaio 2000
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date07 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/07/000G0004/CONSOLIDATED/20100508
Published date07 Gennaio 2000
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania

  1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

  2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalita', dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

  3. Il Ministero degli affari esteri puo' utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio gia' addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

  4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilita' speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

  5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unita' previsionale di base del Ministero dell'interno.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 7 MARZO 2000, N. 44

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

  1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.

  2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

  3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000.

  4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

  5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

    1. l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;

    2. gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

    3. l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2;

    4. l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

  6. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

Art 2.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

  1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.

  2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

  3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000.

  4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

  5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

    1. l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;

    2. gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

    3. l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle...

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