LEGGE 2 agosto 1999, n. 269 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Coming into Force10 Agosto 1999
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date02 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/09/099G0346/CONSOLIDATED/20100508
Published date09 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scognamiglio Pasini, Ministro

della difesa Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 180

All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "n. 110" sono aggiunte le seguenti:

", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186";

al comma 2, le parole da: "; allo stesso personale, si applicano, altresi'" fino alla fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio...

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