Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonche' ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1.
I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.
Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-bis, 3-quater, 3- quinquies, 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonche' ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1.
I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, 3- quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2 e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66