DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. 180 - Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Coming into Force19 Giugno 1999
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/18/099G0262/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date17 Giugno 1999
Published date18 Giugno 1999
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonche' ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.

  2. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-bis, 3-quater, 3- quinquies, 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonche' ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, 3- quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2 e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Per le finalita' previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.

  2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

  3. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni, in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazione, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano.

  4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte in Albania, a cura della missione "Arcobaleno", nonche' nei centri di assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attivita' della missione interforze in Albania e per la ricostituzione delle scorte ed il reintegro dei mezzi e dei materiali utilizzati dalla Protezione civile, e' autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi.

Art 2.
  1. Per le...

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