DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 430 - Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei

Coming into Force22 Agosto 1996
Published date22 Agosto 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/22/096G0456/CONSOLIDATED/19961223
Enactment Date08 Agosto 1996
Official Gazette PublicationGU n.196 del 22-08-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per agevolare il completamento della riforma dell'ordinamento portuale;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilita' di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuita' delle attivita' da queste espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, per la solidarieta' sociale e della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi urgenti a favore del settore portuale marittimo e dell'armamento

  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e' integrato di 1.000 unita' relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unita' relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita', riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 e' consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

  3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, e' integrato di ulteriori 900 unita' relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 comma 17, del presente decreto, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita' portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996.

  4. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita', riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresi' le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonche' delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

  5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, e' concesso l'aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di eta', ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terra' conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

  6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.

  7. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle societa' Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Societa' finanziaria marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di eta', ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

  8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

  9. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonche' dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres gia' in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 8. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi...

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