DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 553 - Disposizioni tributarie urgenti

Coming into Force31 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/30/093G0647/CONSOLIDATED/19940629
Published date30 Dicembre 1993
Enactment Date30 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso e' sostituito dal seguente:

"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongono a quelle relative del periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovra' avvenire senza soluzione di continuita' in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.".

Art 2.
  1. Il comma 3- bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.

Art 3.
  1. Le somme dovute a titolo di sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, da rimborsare alle imprese industriali in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

Art 4.
  1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie). - Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' iscritta a ruolo, il rimborso e' disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.".

Art 5.
  1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-quater comma 1, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole "31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1994".

Art 6.
  1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      " 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.";

    2. nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e devono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire e con obbligo di nomina del collegio sindacale anche per le societa' a responsabilita' limitata."; nello stesso comma il terzo periodo e' soppresso;

    3. nel comma 5 il secondo periodo e' soppresso;

    4. il comma 7 e' sostituito dal seguente:

      " 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilita' dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita' nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.";

    5. nel comma 8- bis le parole: "nell'anno 1993"...

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