All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, il capoverso e' sostituito dal seguente:
"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongono a quelle relative del periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovra' avvenire senza soluzione di continuita' in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.".