DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2001, n. 32 - Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente

Coming into Force20 Marzo 2001
Enactment Date26 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/05/001G0073/ORIGINAL
Published date05 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.53 del 05-03-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti al fine di renderle coerenti con i principi contenuti nello statuto del contribuente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza generale del 22 gennaio 2001;

Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 36-bis, riguardante la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la comunicazione all'amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione" sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";

  2. all'articolo 36-ter, riguardante il controllo formale delle dichiarazioni, nel comma 4, dopo le parole: "in sede di controllo formale", sono aggiunte le seguenti: "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";

  3. all'articolo 42, riguardante l'avviso di accertamento:

1) nel secondo comma, dopo le parole: "motivato in relazione" sono aggiunte le seguenti: "ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";

2) nel terzo comma, le parole: "e la motivazione di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: ", la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".

Art 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta...

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