Le prime direttive europee sul ravvicinamento 'processuale': il diritto all'interpretazione, alla traduzione e all'informazione nei procedimenti penali

AutoreChiara Amalfitano
Pagine1-34
CHIARA AMALFITANO
LE PRIME DIRETTIVE EUROPEE SUL
RAVVICINAMENTO “PROCESSUALE”: IL DIRITTO
ALL’INTERPRETAZIONE, ALLA TRADUZIONE E
ALL’INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI
SOMMARIO: 1. Unione europea e cooperazione giudiziaria penale dopo il trattato di Lisbona.
- 2. I primi interventi normativi finalizzati al ravvicinamento delle legislazioni penali
sotto il profilo processuale: la direttiva 2010/64/UE e la direttiva 2012/13 /UE. - 3. L’am-
bito di applicazione delle direttive ratione materiae. - 4. (Segue): e ratione personarum.
- 5. Il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. - 6. Il diritto
all’informazione nei procedimenti penali. - 7. L’ordinamento italiano e le misure neces-
sarie per assicurare la trasposizione delle direttive. - 8. I meccanismi di tutela per reagire
all’eventuale mancata o non corretta attuazione della normativa europea.
1. Il trattato di Lisbona1 interviene in misura significativa sulla disciplina
inerente alla competenza dell’Unione europea nel settore della cooperazione giu-
diziaria penale. Non soltanto perché il superamento - che esso realizza - della
distinzione tra primo e terzo pilastro (la quale ha contraddistinto l’ordinamento
dell’Unione sin dalla sua istituzione) implica una serie di revisioni “strutturali”,
di sistema, che conferiscono alle istituzioni il potere di adottare anche in questo
ambito gli atti normativi tipici del modello “comunitario”2 e alla Corte di giusti-
zia quello di esercitare la propria giurisdizione secondo il regime “ordinario” di
cui agli artt. 258 ss. TFUE3 (fermo restando, per un periodo transitorio quinquen-
nale, per gli atti adottati nella vigenza del terzo pilastro, che non siano nel mentre
oggetto di modifica, il regime di cui all’art. 35 TUE pre-Lisbona4) ; ma anche
1 In vigore, a norma del suo art. 6, dal 1° dicembre 2009. Il testo del trattato è pubblicato in
GUUE C 306, 17 dicembre 2007, p. 1 ss.; la più recente versione consolidata del trattato sull’U-
nione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è pubblicata
in GUUE C 326, 26 ottobre 2012, p. 1 ss.
2 Rispetto al modello previgente si sottolinea, in particolare, la posizione del Parlamento eu-
ropeo, non più confinato ad una funzione meramente consultiva (né obbligatoria, né vincolante ex
art. 39 TUE pre-Lisbona), ma a cui si conferisce – almeno nell’adozione degli atti che saranno
oggetto di esame in questa sede – il ruolo di legislatore, pienamente parificato a quello del Consi-
glio.
3 Sugli effetti che derivano da tali innovazioni istituzionali v. infra, par. 8.
4 Cfr. art. 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al TUE e al TFUE.
2 Capitolo I
perché esso apporta modifiche contenutistiche alla disciplina di tale settore, oggi
inserita nel capo IV del titolo V della parte terza del TFUE (artt. 82-86).
Limitandoci alle principali innovazioni5, si ricorda che il trattato di Lisbona
(i) codifica il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (art.
82, par. 1), ponendolo a “fondamento” della cooperazione giudiziaria penale e
così cristallizzando a livello primario gli auspici formulati, già nel 1999, dal
Consiglio europeo di Tampere6; (ii) dedica una disposizione ad hoc al ravvicina-
mento delle legislazioni penali sotto il profilo sostanziale (art. 83, par. 1), senza
prevederne la correlazione alla facilitazione del reciproco riconoscimento delle
decisioni e al miglioramento della cooperazione giudiziaria ed in tal modo,
quindi, consentendo di evidenziarne le finalità “autonome” (la lotta su basi co-
muni dei fenomeni criminali aventi dimensione transnazionale7 mirando ad evi-
tare sia ipotesi di forum shopping tali per cui la criminalità “si sposta” negli Stati
dove alcuni comportamenti non sono puniti o sono sanzionati in misura meno
grave che in altri ordinamenti, sia disparità di trattamento, quanto ai comporta-
menti punibili e alle sanzioni applicabili, tra i soggetti perseguibili e sottoposti a
giudizio nei diversi Stati membri) ; (iii) conferisce all’Unione una competenza
penale “accessoria” (art. 83, par. 2), legittimandola all’adozione di direttive con-
tenenti norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni anche in
settori di competenza dell’Unione (diversi dalle sfere di criminalità di cui all’art.
83, par. 1) che siano stati oggetto di misure di armonizzazione, qualora il ravvi-
cinamento si riveli indispensabile (e quindi, di fatto, sia la sola misura idonea a
consentire il raggiungimento del risultato che si persegue) per garantire l’attua-
zione efficace della politica dell’Unione nel settore volta a volta rilevante8; (iv)
5 Amplius, sia consentito rinviare a C. AMALFITANO, Artt. 82 e 83 TFUE, in A. TIZZANO (a cura
di), Le fonti del diritto italiano - Trattati dell’Unione europea, 2° ed., Milano, 2014.
6 Cfr. punto 33 delle conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 ottobre 1999, sessione stra-
ordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’UE. Sul principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni penali cfr., per tutti, i contributi in G. DE KERCHOVE, A.
WEYEMBERGH (éd.), La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l’Union
européenne, Bruxelles, 2001 e in G. VERNIMMEN, L. SURANO, A. WEYEMBERGH (eds.), The future
of Mutual Recognition in Criminal Matters in the EU, Bruxelles, 2009.
7 Le “sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazio-
nale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di com-
batterli su basi comuni” rispetto a cui Parlamento e Consiglio, mediante direttive adottate con la
procedura legislativa ordinaria, possono “stabilire norme minime relative alla definizione dei reati
e delle sanzioni”, sono tassativamente elencate dallo stesso art. 83, par. 1. L’estensione di tali sfere
può avvenire solo con una decisione del Consiglio, adottata all’unanimità e previa approvazione
del Parlamento.
8 La previsione consente di imporre agli Stati membri - mediante direttive - non più solo
l’obbligo di punire certi comportamenti lesivi di interessi giuridici rilevanti per il diritto dell’U-
nione con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, eventualmente anche di natura penale, ma
altresì di reprimerli con sanzioni penali di cui risulta definibile, sempre con atto comunitario, an-
che la tipologia e il quantum: si supera, in tal modo, il regime del c.d. doppio binario, che caratte-
rizzava - in virtù delle stesse caratteristiche strutturali dell’Unione e della sua divisione in pilastri
- il sistema pre-Lisbona e tale per cui laddove la tutela di obiettivi fissati dal trattato CE volesse
Le prime direttive europee sul ravvicinamento “processuale”: il diritto all’interpretazione... 3
rafforza il ruolo di Eurojust (art. 85) e prevede la possibile istituzione di una
Procura europea, “a partire da Eurojust” (art. 86)9.
La novità più rilevante ai fini del presente contributo è rappresentata, tutta-
via, (v) dall’inserimento di una base giuridica specifica per il ravvicinamento
delle legislazioni penali nazionali sotto il profilo processuale: il par. 2 dell’art.
82, esplicitando l’alquanto “ermetica” previsione di cui all’art. 31, par. 1, lett. c),
TUE pre-Lisbona (che, nel disporre che l’Unione poteva adottare, tra l’altro,
misure a “garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati
membri”, è sempre stata intesa come idoneo fondamento dell’armonizzazione
processuale), individua, infatti, gli aspetti della procedura penale che possono
essere oggetto di interventi di ravvicinamento ad opera di Parlamento europeo e
Consiglio, che, come nell’ipotesi di ravvicinamento “sostanziale”, legiferano
mediante direttive, secondo la procedura legislativa ordinaria. Le norme minime
possono concernere (a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati mem-
bri, (c) i diritti delle vittime della criminalità10 e, per il profilo che qui viene in
rilievo, (b) i diritti della persona nella procedura penale11. Diversamente dal rav-
vicinamento di cui all’art. 83, per espressa previsione pattizia il ravvicinamento
delle discipline “processuali” deve essere funzionale al reciproco riconoscimento
delle decisioni penali e al miglioramento della cooperazione giudiziaria: nella
prospettiva di “circolo virtuoso” che lega i due fenomeni e la fiducia reciproca tra
gli Stati membri12, l’armonizzazione delle legislazioni processuali nazionali si
essere perseguita con misure di tipo penale, l’elaborazione di atti ad opera del legislatore comuni-
tario finalizzati alla definizione del comportamento da incriminare doveva necessariamente essere
integrata da atti adottati dal Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI TUE pre-Li-
sbona, contenenti l’indicazione del tipo e del quantum di sanzione applicabile rispetto alla fatti-
specie armonizzata mediante gli atti comunitari.
9 Sulle innovazioni inerenti ad Eurojust e alla Procura europea cfr. N. PARISI, Artt. 85 e 86
TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Fonti del diritto italiano - Trattati dell’Unione europea, cit., ed
ivi ulteriori riferimenti bibliografici. La proposta di regolamento istitutivo della Procura europea
è stata presentata il 17 luglio 2013: cfr. COM (2013) 534 def.
10 In attuazione di tale previsione, è stata adottata la direttiva 2012/29/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza
e protezione delle vittime di reato (GUUE L 315, 14 novembre 2012, p. 57 ss.), sostituendo la deci-
sione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima
nel procedimento penale (GUCE L 82, 22 marzo 2001, p. 1 ss.). Sul tema cfr. AA.VV., Lo scudo e la
spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino,
2012; M. VENTUROLI, La tutela della vittima nelle fonti europee, in Diritto penale contemporaneo,
2012, n. 3-4, p. 86 ss.; e sia consentito rinviare anche a C. AMALFITANO, L’azione dell’Unione euro-
pea per la tutela delle vittime di reato, in Il Diritto dell’Unione europea, 2011, p. 643 ss.
11 Analogamente a quanto disposto per l’estensione delle sfere di criminalità rispetto a cui
procedere al ravvicinamento “sostanziale”, ulteriori elementi specifici della procedura penale pos-
sono essere oggetto di armonizzazione solo se preliminarmente individuati dal Consiglio con de-
cisione unanime e previa approvazione del Parlamento.
12 Su tale circolo cfr. B. NASCIMBENE, Le traité de Lisbonne et l’espace judi ciaire européen:
le principe de confiance réciproque et reconnaissance mutuelle, in Revue des affaires euro-
péennes, 2011, p. 787 ss., spec. p. 790. Sulla fiducia reciproca nei rapporti tra Stati membri cfr.,
per tutti, G. STESSENS, The Principle of Mutual Confidence between Judicial Authorities in the

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