Le garanzie processuali a tutela del minore straniero vittima di reato

AutoreAngela Martone
Pagine35-48
ANGELA MARTONE
LE GARANZIE PROCESSUALI A TUTELA
DEL MINORE STRANIERO VITTIMA DI REATO
SOMMARIO: 1. Il principio dei “best interests” e il minore “vittima vulnerabile”. – 2. Lo “sta-
tuto” europeo della vittima: l’esigenza di prevenire la “vittimizzazione secondaria” e
“ripetuta”. – 3. La tutela del minore straniero vittima tra direttive europee e normativa
nazionale. – 4. Conclusioni.
1. L’emergenza umanitaria che accompagna i sempre più massicci flussi mi-
gratori verso i Paesi europei si accentua in considerazione del fatto che – molto
spesso – tali fenomeni coinvolgono giovani migranti vittime di reato. Gli stessi,
il più delle volte minorenni, si trovano ad essere oggetto delle più disparate forme
di sfruttamento e violenze poste in essere da organizzazioni criminali operanti a
livello transnazionale.
Un fenomeno in crescita sul quale tutt’oggi non vi sono dati certi e che neces-
sita di interventi normativi a tutela dei minori stranieri – siano essi accompagnati
o non – diretti a garantire una protezione effettiva ad una categoria di soggetti
considerati “particolarmente vulnerabili”.
Principio guida nella tutela del minore è, evidentemente, il perseguimento del
suo interesse quale “preminente”, conformemente all’art. 3 della Convenzione
universale sui diritti dei fanciulli del 19891, al quale si affianca l’impegno degli
1 Come è noto l’elaborazione della Convenzione iniziò nel 1979 quando l’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite, a seguito della proposta del 1978 del governo Polacco di una codifica-
zione dei diritti del fanciullo sulla linea della Dichiarazione del 1959, decise di insediare un
gruppo di lavoro della Commissione dei Diritti Umani dell’ONU, allo scopo di elaborare un pro-
getto di Convenzione internazionale per i diritti del bambino. La Convenzione del 1989, infatti,
non si limita ad una dichiarazione di principi generali ma rappresenta un vero e proprio vincolo
giuridico per gli Stati contraenti, che devono uniformare le norme di diritto interno a quelle della
Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi. La Conven-
zione, firmata a New York il 20 novembre 1989, è stata ratificata dall’Italia con la l. 27 maggio
1991, n. 176. L’art. 3 prevede: “1. In all actions concerning children, whether undertaken by pu-
blic or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative
bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”. In dottrina si rinvia ex
multis: P. ALSTON (ed.), The Best Interests of the Child, Oxford, 1994; A. BEGHÈ LORETI (a cura

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