LEGGE 20 maggio 1991, n. 158 - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force05 Giugno 1991
End of Effective Date31 Dicembre 2001
Published date21 Maggio 1991
Enactment Date20 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/21/091G0193/CONSOLIDATED/20030122
Official Gazette PublicationGU n.117 del 21-05-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Interventi in favore della comunita' scientifica e delle associazioni di volontariato

  1. E' differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine gia' indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 1

Art 2.

Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania

  1. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, disposta per il triennio 27 agosto 1981-26 agosto 1984, prorogata da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 1991.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 1

Art 3.

Silenzio-assenso per le concessioni edilizie

  1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' differito al 31 dicembre 1991.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 1

Art 4.

Localizzazione di programmi costruttivi di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori

  1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici, di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 3- bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1991.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 1

Art 5.

Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata

  1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, gia' prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 1

Art 6.

Opere di edilizia penitenziaria

  1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta legge, e' differito al 31 dicembre 1991.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 1

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