LEGGE 28 febbraio 1990, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie

Coming into Force01 Marzo 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/02/28/090G0074/ORIGINAL
Published date28 Febbraio 1990
Enactment Date28 Febbraio 1990
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1989, N. 415

All'articolo 1, al comma 1, le parole: " 28 febbraio" sono sostituite dalle seguento: "15 marzo".

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita'";

al comma 1, lettera d), dopo le parole: "legge 28 ottobre 1986,n. 730," sono inserite le seguenti: "ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.472,";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis.Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera f), la Cassa depositi e presiti e' autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relatvo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secono anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformita' al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144 resta ferma la facolta' di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza".

Dopo l'articolo 2 inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990). - 1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali e'ripartito, tra i comuni, le province e le comunita' montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle provincie d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNICEM)".

All'articolo 10, al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n.309, converito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.472".

All'articolo 12:

al comma 1, nell'alinea, e' soppressa la parola: "direttamente";

al comma 1, lettera c) dopo le parole: "7.910 per abitante", sono inserite le seguenti: "e lire 7.930 per quelli che abbiamo deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo e'";

e' soppresso il secondo periodo della medesima lettera c);

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunita' montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito.I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa puo'avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui

contratti nel 1990

e' aggiunto in fine il seguente comma:

"4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n.458, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis.I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformita'alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:

  1. da stime definitive, e non impugnate, della Commissione...

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