B i l a n c i o
Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al 28 febbraio 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.
L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facolta' di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, e' consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facolta'.