DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415 - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie

Coming into Force31 Dicembre 1989
Published date30 Dicembre 1989
Enactment Date28 Dicembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/12/30/089G0490/CONSOLIDATED/19980105
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-1989
CAPO I NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' di adottare misure urgenti in materia sanitaria, di lavori pubblici, di conferimenti agli enti a partecipazione statale, di credito alle imprese artigiane, di contributi alle universita' non statali, e di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

B i l a n c i o

  1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al 28 febbraio 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

  2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facolta' di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, e' consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facolta'.

Art 1.

B i l a n c i o

  1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al 15 marzo 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

  2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per la durata massima di quattro mesi e con le facolta' di gestione previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Nelle more dell'approvazione del bilancio deliberato da parte dell'organo regionale di controllo, e' consentita la protrazione automatica della gestione provvisoria, con le medesime facolta'.

Art 1.

B i l a n c i o

  1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al 15 marzo 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77).

Art 2.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate.

  1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunita' montane;

    2. fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

    3. fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

    4. fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

    5. fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

    6. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunita' montane.

  2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art 2.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate.

  1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunita' montane;

    2. fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita' ;

    3. fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

    4. fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.472, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

    5. fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

    6. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui...

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