LEGGE 27 gennaio 1989, n. 20 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale

Coming into Force29 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/28/089G0042/ORIGINAL
Published date28 Gennaio 1989
Enactment Date27 Gennaio 1989
Official Gazette PublicationGU n.23 del 28-01-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28

NOVEMBRE 1988, N. 511.

All'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica".

L'articolo 9 e' soppresso.

L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica.

  1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, e' prorogato al 30 giugno 1989.

  2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1› gennaio 1989.

  3. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa e' stata effettuata.

  4. All'articolo...

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