DECRETO-LEGGE 28 novembre 1988, n. 511 - Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale

Coming into Force29 Novembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/11/29/088G0595/CONSOLIDATED/20120302
Published date29 Novembre 1988
Enactment Date28 Novembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.280 del 29-11-1988
Titolo I FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A

il seguente decreto:

Art 1.
  1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art 2.
  1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

Titolo II FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE
Art 3.
  1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' cosi' ripartita:

  1. lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;

  2. lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;

  3. lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;

  4. lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

  5. lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

  6. lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;

  7. lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

Art 4.
  1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art 5.
  1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento e' equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Titolo III DISPOSIZIONI FISCALI
Art 6.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

  2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure:

    1. lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

    2. lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese.

  3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

  4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

  5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

  6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

  7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.

Art 6.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

  2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure:

    1. lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

    2. lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese.

  3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia...

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