Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato

AutoreLuigi Tramontano
Pagine111-118
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Capitolo 4
Ratio
1L’obbligo di difesa tecnica
nel processo penale
DIFESA D’UFFICIO
E PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO
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La difesa di uff‌icio è un istituto mediante il quale viene garantita a ciascun
imputato la difesa tecnica nel processo penale qualora non abbia provve-
duto a nominare un difensore di f‌iducia o ne sia rimasto privo a seguito di
rinuncia al mandato.
Le fonti di tale meccanismo sono l’art. 97 c.p.p., gli artt. da 29 a 32 bis delle
disposizioni di attuazione del c.p.p. nonché la L. n. 60/2001. Si veda, inoltre,
l’art. 11 del Codice deontologico forense che riguardo al dovere di difesa
dispone che “l’Avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
L’Avvocato che venga nominato difensore di uff‌icio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore
di f‌iducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che
anche il difensore d’uff‌icio deve essere retribuito a norma di legge. Co-
stituisce infrazione disciplinare il rif‌iuto ingiustif‌icato di prestare attività
di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la
prestazione di tale attività”.
La ratio è quella di garantire il diritto di difesa come sancito dall’art. 24
della Costituzione nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo.
Prima della riforma del 2001 la difesa tecnica nel processo penale benché
fosse obbligatoria non risultava tuttavia essere effettiva atteso che era in-
valsa l’abitudine degli organi giudicanti di nominare indiscriminatamente
gli Avvocati scegliendoli tra quelli iscritti all’Albo, senza tener conto della
loro specif‌ica preparazione e attinenza nella materia. Per tale ragione, il
difensore si trovava spesso in posizione di soggezione e methus reverenziale
ed era portato talvolta ad assecondarlo al f‌ine di ottenere nuovi incarichi
professionali.
Con la riforma operata con la legge 60 del 2001, al f‌ine si evitare tali incon-
venienti, si è provveduto ad assicurare la formazione e quindi la competenza

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