La formazione
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 69-95 |
69
Capitolo 2
Regolamen-
to del CNF
Crediti
formativi
1Dovere di aggiornamento
professionale: note introduttive
LA FORMAZIONE
L’art. 13 del CDF impone all’avvocato di curare costantemente la propria
preparazione professionale, conservando ed accrescendo le cono-
scenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la pro-
pria attività.
L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio indivi-
duale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
La piena attuazione di tale dovere si è realizzata con l’approvazione del
regolamento del Consiglio nazionale forense del 18 gennaio 2007 e con la
successiva disciplina dettata dalla relazione del 13 luglio 2007, che hanno
sancito il carattere dell’obbligatorietà con decorrenza dal 1º gennaio 2008
della c.d. formazione continua o permanente.
L’avvocato iscritto all’albo per assolvere a tale obbligo formativo deve con-
seguire periodicamente novanta crediti per ogni triennio, con un minimo
di venti per ogni anno, il cui numero è ridotto rispetto al primo triennio di
iscrizione di neoavvocato iscritto all’albo, per cui è sufficiente il consegui-
mento di cinquanta crediti per i primi tre anni.
Ogni credito equivale ad un’ora di frequentazione ad opera dell’Avvocato di
corsi, seminari, eventi formativi organizzati dal COA il quale, all’inizio di
ogni anno presenta il piano dell’offerta formativa.
Il conseguimento dei crediti viene realizzato anche mediante la pubblica-
zione di saggi, di libri di interesse giuridico, mediante docenza uni-
versitaria, presso scuole forensi o scuole di specializzazione per le
scuole legali.
Ciascun professionista è libero di scegliere gli eventi formativi che più si
confanno alla attività che svolge; tuttavia almeno quindici dei novanta
crediti conseguiti nel triennio devono avere ad oggetto l’ordinamento e la
deontologia forense.
2
LA DEONTOLOGIA FORENSE
Parte
70
Avvocato
Praticante
con
patrocinio
Soggetti
Dovere di
competenza
Il professionista ha anche il dovere della competenza; ossia, deve accetta-
re l’incarico di patrocinio solo se è pienamente consapevole di possedere le
specifiche competenze relative al caso affidatogli.
Nei paragrafi successivi riportiamo il commento al regolamento sulla for-
mazione continua così come stabilito dalla relazione di accompagnamen-
to (v. appendice).
L’art. 1 del Regolamento sulla formazione continua, individua al primo
comma i soggetti destinatari delle disposizioni regolamentari e cioè
l’avvocato iscritto all’albo ed il praticante con patrocinio.
Quanto al primo, l’inciso iscritto all’albo e la mancanza di un richiamo
all’esercizio effettivo dell’attività professionale, stanno a significare che l’ob-
bligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’al-
bo a prescindere dal se rifletta, o meno, un esercizio in atto dell’attività e
perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale,
episodica, discontinua.
Ciò è conforme al principio – che viene in rilievo in materia di incompatibi-
lità professionali (art. 3, R.D.L. 1578/1933) – per cui non è prevista un’iscri-
zione ai soli fini del titolo e, quale fattore che legittima di per sé l’attività,
essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole
che disciplinano la professione.
Pertanto, ai fini di accertare l’attualità dell’obbligo formativo, non è impie-
gabile nemmeno il criterio dell’esercizio della professione con carattere di
continuità che, mentre regola l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza
forense (art. 22 comma 1 L. 576/1980 in relazione all’art. 2, L. 312/1975), non
rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che anche chi non esercita
con carattere di continuità è tenuto a rispettare l’obbligo formativo.
Fermo il principio generale, l’eventuale mancato esercizio professionale
può eccezionalmente rilevare ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo
solo nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 5 e cioè – per quanto qui
rileva – quando si tratti di interruzione dell’attività non inferiore a sei mesi,
o di suo trasferimento all’estero, sempre che l’interessato ottenga, su sua
specifica richiesta, un’espressa dispensa da parte del Consiglio dell’Ordine.
Quanto al praticante con patrocinio, è parso necessario includere anche
questa figura nel novero dei soggetti destinatari dell’obbligo, tenuto conto
che la relativa abilitazione, negli affari in cui è riconosciuta la competenza,
conferisce lo ius postulandi pieno ed effettivo e l’attività è professionale
2Formazione professionale continua
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