Il Consiglio nazionale forense

AutoreLuigi Tramontano
Pagine119-124
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Capitolo 5
Funzioni
Membri
1Nozione e funzioni
5
IL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è composto da un numero di mem-
bri pari alle Corti di Appello presenti sul territorio nazionale, scelti tra gli
Avvocati cassazionisti e dura in carica tre anni. Il sistema elettorale è su base
distrettuale nel senso che l’Avvocatura di ogni distretto di Corte di Appello
ha un rappresentante in seno al CNF e lo elegge con una elezione di secondo
grado mediante i Consigli dell’Ordine ivi costituiti.
Le funzioni del CNF sono elencate nel R.D.L. n. 1578/1933 e dal D.Lgs.C.p.S.
n. 597/1947 in base al quale:
– pronuncia sui ricorsi ad esso proposti secondo la legge;
– esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri;
– decide sui conf‌litti di competenza tra i Consigli degli Ordini e sul reclamo del
praticante avverso il diniego di rilascio del certif‌icato di compiuta pratica.
Per quanto riguarda i Consigli locali, il CNF, oltre ad avere funzione consul-
tiva e di studio in loro favore:
– decide sui reclami contro i risultati dell’elezione che ciascun professionista
iscritto all’albo può proporre al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione;
– stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità
dovuti in materia civile, penale e stragiudiziale;
– fornisce pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le
rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti;
– determina la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli
iscritti all’albo per le spese del proprio funzionamento;
– ammette al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e ne custodisce
l’albo.

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