Principi generali

AutoreLuigi Tramontano
Pagine57-67
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Capitolo 1
Principi generali
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NOZIONE DI
DEONTOLOGIA FORENSE
La deontologia forense è la scienza che studia i comportamenti dell’Avvo-
cato. Essa attiene a tutte le sfere di operatività del professionista anche se
quella professionale è predominante.
Quella forense è una professione ad alta intensità morale e ad alto coinvol-
gimento emotivo, personale ed etico: di conseguenza chi decide di prestare
la propria opera, per espressa previsione legislativa, deve essere diligente,
serio, probo, leale, dignitoso e tenere un comportamento decoroso anche al
di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni.
Al f‌ine di comprendere la delicatezza del compito a cui è tenuta a rispondere
la f‌igura dell’avvocato nell’espletamento delle sue funzioni si rimanda ad
una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 2637/2009) che
ha respinto il ricorso di un professionista sospeso dall’attività dal COF in
quanto aveva intrattenuto colloqui con i f‌igli minori della sua cliente
nell’ambito di una causa di separazione coniugale.
In dettaglio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, con decisione
del 13 aprile 2004, sanzionò con la sospensione per tre mesi dall’esercizio
della professione forense l’avv. M.D., al quale era stata addebitata una vio-
lazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per avere egli,
nel corso di un giudizio di separazione coniugale in cui difendeva la sig.
ra B. E., intrattenuto colloqui con i f‌igli minorenni di costei, su questioni
attinenti alla causa di separazione, benchè detti f‌igli fossero in assai tenera
età e fossero state disposte dal giudice specif‌iche restrizioni in ordine alla
loro frequentazione.
A seguito d’impugnazione dell’avv. M. la condanna fu confermata dal Consi-
glio nazionale forense, la cui pronuncia venne però in seguito annullata, per
ragioni di carattere processuale, con sentenza delle sezioni unite con data 26
ottobre 2006, n. 25645.
In sede di rinvio il medesimo Consiglio nazionale forense, con decisione de-
positata il 22 aprile 2008, rigettò nuovamente il gravame dell’avv. M. avverso
la pronuncia del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine, perchè riten-
ne provato che l’incolpato avesse avuto almeno un contatto, all’insaputa del
padre aff‌idatario, con i f‌igli minorenni della propria assistita, nonostante

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