Ordine degli avvocati e responsabilità professionale

AutoreLuigi Tramontano
Pagine125-160
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Capitolo 6
Custodia
dell’Albo
Ente pub-
blico non
economico
1Note introduttive
ORDINE DEGLI AVVOCATI
E RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) fa parte della str uttura degli or-
gani professionali degli stessi, assieme al Consiglio nazionale forense (CNF).
È un ente pubblico non economico avente il f‌ine di tutelare gli interessi
collettivi della categoria ed è presente presso ogni circondario di tribunale.
I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono eletti con mag-
gioranza assoluta dei voti, in prima assemblea se è presente un particolare
quorum di partecipazione, in assemblea di ballottaggio senza un partico-
lare quorum.
È composto da un numero che varia in funzione del numero dei relativi
iscritti; il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, convoca l’assemblea
di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. Le delibera-
zioni vengono assunte con maggioranza relativa e sono valide se all’assem-
blea sono presenti non meno della metà dei componenti del consiglio.
Una delle peculiari funzioni dei Consigli dell’Ordine (COA) è la custodia
dell’Albo degli Avvocati residenti nel circondario, come disposto all’art.
14, comma 1, lett. a) della Legge professionale, che individua detta funzione
in modo compiuto: “I Consigli dell’ordine degli avvocati e dei procuratori
oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da
altre leggi esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi profes-
sionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare
nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi.
L’art. 2229 c.c. dispone “La legge determina le professioni intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la
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2La funzione del consiglio
dell’ordine degli avvocati
LA DEONTOLOGIA FORENSE
Parte
126
Elenco
difensori
d’uff‌icio
tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono deman-
dati alle associazioni professionali [rectius Consigli dell’ordine], sotto la
vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro
il rif‌iuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro
i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione
del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giuri-
sdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Inoltre, gestiscono gli elenchi dei difensori di uff‌icio (L. 6 marzo 2001 n. 60)
e decidono in via provvisoria ed anticipata sulle istanze di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Tutte le funzioni sopra esposte hanno carattere pubblicistico ed ammini-
strativo.
Ai sensi dell’art. 17 Legge Professionale – nel testo modif‌icato dall’art. 49,
D.Lgs. 59/2010 – i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli avvocati
sono:
– la cittadinanza italiana ovvero essere cittadino di uno Stato membro del-
l’Unione europea;
– il godimento dei diritti civili;
– la condotta specchiatissima ed illibata;
– la laurea in giurisprudenza;
– l’avere compiuto lodevolmente e prof‌icuamente un periodo di pratica;
– il non aver subito condanne penali o pene accessorie o il non essere sotto-
posti a misure di sicurezza che danno luogo alla radiazione;
– il non versare in situazioni di incompatibilità.
Il decreto di riconoscimento della qualif‌ica professionale – ex D.Lgs.
206/2007 – costituisce titolo per l’iscrizione all’albo.
Secondo quanto disposto dall’art. 24 Legge Professionale – nel testo modi-
f‌icato dall’art. 49, D.Lgs. 59/2010 – “Il Consiglio, accertata la sussistenza
delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità,
ordina l’iscrizione del soggetto che ha superato l’esame. Il rigetto della
3Requisiti per l’iscrizione
4La domanda di iscrizione
e il provvedimento
ORDINE DEGLI AVVOCATI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
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Capitolo 6
Libera
prestazione
dei servizi
Giuramento
domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pro-
nunciato se non dopo avere sentito l’aspirante nelle sue giustif‌icazioni.
Il Consiglio deve deliberare entro due mesi dalla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
La deliberazione è notif‌icata in copia integrale entro quindici giorni al-
l’interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono trasmessi
altresì i documenti giustif‌icativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore
della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale
presso la Corte d’appello.
Questo ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla
notif‌icazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pub-
blico Ministero ha effetto sospensivo.
Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel prece-
dente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni
dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale
decide sul merito delle iscrizioni.
Successivamente all’iscrizione, l’avvocato deve prestare giuramento con la
formula di rito presso la Corte d’Appello o il Tribunale. Il mancato giura-
mento comporta la cancellazione dall’albo.
L’esercizio dell’attività forense, in assenza dell’iscrizione all’Albo, comporta
responsabilità penali (artt. 348, 398 c.p.) e civili (artt. 1418, 2231 c.c.).
Dopo l’unif‌icazione europea, in seguito alla modif‌ica delle normative dei
diversi stati partecipanti, le novità più incidenti sul mondo forense italiano
sono le seguenti:
– la libera prestazione dei servizi. Ogni cittadino facente parte della Co-
munità può prestare i propri servizi professionali su tutto il territorio comu-
nitario, senza ostacoli legati alla residenza o alla cittadinanza.
Più nello specif‌ico, è stata offerta la possibilità di iscriversi nell’Albo agli avvocati di
uno Stato membro, ammettendo il domicilio professionale quale nesso di collega-
mento con l’Ordine circondariale in alternativa a quello tradizionale della residenza.
L’Avvocato comunitario dovrà utilizzare il proprio titolo, senza avvalersi di quello di
un collega del Paese ospitante; deve limitarsi ad espletare prestazioni occasionali e
saltuarie; deve svolgere attività di tipo giudiziale appoggiandosi presso un Avvocato
del Paese ospitante rispettando norme legislative, professionali e deontologiche.
Inoltre, ai sensi della L. n. 31/1982 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvo-
5Il diritto comunitario
e la professione forense

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