LEGGE 6 marzo 2001, n. 60 - Disposizioni in materia di difesa d'ufficio

Coming into Force05 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/21/001G0115/ORIGINAL
Published date21 Marzo 2001
Enactment Date06 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.67 del 21-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'".

  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art 2.
  1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2".

Art 3.
  1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2".

Art 4.
  1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto".

Art 5.
  1. L'articolo 108 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "Art. 108 - (Termine per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

  2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".

Art 6.
  1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate "norme di attuazione del codice di procedura penale", le parole: "idonei e" sono soppresse.

Art 7.
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di...

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