I delitti di corruzione

AutoreGiuseppe Mastropasqua
Occupazione dell'autoreMagistrato di sorveglianza a Bari
Pagine27-56
CAPITOLO SECONDO
I DELITTI DI CORRUZIONE
Sommario: 1. Premessa. – 2. I delitti di corruzione nella disciplina previgente
alla legge 6 novembre 2012 n. 190. – 2.1 Struttura. – 2.2 Consumazione; –
A) Nozione di utilità; B) Il rapporto sinallagmatico; C) La corruzione pro-
pria e impropria; D) L’ipotesi prevista dall’art. 322bis, II comma n. 2 c.p.;
E) Il tentativo; F) La circostanza attenuante prevista dall’art. 323bis c.p.; G)
Differenza tra i delitti di corruzione e concussione. – 3. I delitti di corruzio-
ne dopo l’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190; – A) La
corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p.; B) Gli effetti della
modifica dell’art. 318 c.p. sul delitto di corruzione in atti giudiziari; C) La
nuova pena edittale prevista per il delitto di corruzione ‘propria’ ex art. 319
c.p.; D) Distinzione tra concussione e corruzione; E) La corruzione tra pri-
vati ex art. 2635 c.c.; F) La modifica dell’art. 320 c.p.; G) Il traffico di in-
fluenze illecite ex art. 346bis c.p.. – 4. Fattispecie particolari.
1. Premessa
I delitti di corruzione riguardano condotte che impediscono o
turbano l’ordinato svolgimento dell’attività della p.a.; tutelare la p.a.
signica assicurarne il normale adempimento dei compiti, il regolare
funzionamento, il prestigio e il decoro, nonché garantire l’osservanza
dei doveri di fedeltà, riservatezza, obbedienza e correttezza da parte
dell’agente pubblico che la rappresenta.
L’attività corruttiva, consistendo nella perpetrazione di condotte
molto gravi sul piano morale e vanicando la libera e trasparente
concorrenza fra gli operatori economici e imprenditoriali, può con-
28 I delitti contro la p.a.
dizionare pesantemente le condizioni di sviluppo della comunità e
può incidere in profondità sul corretto funzionamento delle stesse
istituzioni democratiche.
Con la previsione dei delitti di corruzione si mira a garantire il
normale funzionamento e il prestigio della p.a., nonché la ducia
nella moralità e serietà dei comportamenti degli agenti pubblici; si
vuole, altresì, assicurare l’esclusività della remunerazione istituzio-
nale, impedire la percezione di ulteriori vantaggi, sanzionare il mer-
cimonio e la venalità dell’attività d’ucio o del servizio, perseguire il
buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa ai sensi
dell’art. 97 Cost. 15.
Si potrebbe obiettare che il prestigio e il decoro della p.a. siano
criteri inidonei a denire e interpretare le norme in esame, perché
sono generici, nebulosi e astratti; perciò bisognerebbe invocare sol-
tanto i valori più tangibili e concreti rinvenibili nell’art. 97 Cost. e,
segnatamente, i principi di buon andamento e imparzialità dell’atti-
vità amministrativa.
Tuttavia i principi, sanciti nell’art. 97 Cost., possono concorrere
con altri criteri a supportare le fattispecie incriminatici in oggetto.
Essi da soli non forniscono canoni interpretativi adeguati, limpidi
e risolutivi, perché rilevano anche il dovere di adempiere le funzio-
ni con disciplina e onore (art. 54, II comma Cost.) e, cioè, secondo
legalità e rettitudine; la probità dell’agente e il decoro delle funzioni
svolte; altri più specici interessi protetti nelle singole fattispecie in
esame.
15 In tal senso Cass. pen. 16 maggio 2011 n. 25242 secondo cui il dipendente ospeda-
liero, che avverte sollecitamente gli impresari di pompe funebri del decesso imminente
o già avvenuto dei ricoverati, pone in essere un atto contrario ai doveri d’ufficio suscet-
tibile di essere qualificato come condotta corruttiva, perché mediante la rivelazione di
notizie d’ufficio riservate o segrete per i terzi viola i doveri di correttezza e imparzialità
posti a carico dei pubblici dipendenti. Conforme è Trib. Bari, sez. riesame 15 maggio
2008, in Juridata n. 4/2012. In termini: Cass. pen. 10 maggio 2011 n. 22838 con riferi-
mento ad una fattispecie in cui un agente di polizia penitenziaria, dietro corrispettivo,
recapita clandestinamente ad una persona detenuta corrispondenza, alimenti e altri
beni di consumo; Cass. pen. 16 gennaio 2008 n. 20046, in Cass. pen. 2009, 4, 1417 secon-
do cui, ai fini della configurazione del delitto di corruzione ‘propria’, non è necessario
individuare lo specifico atto contrario ai doveri d’ufficio per il quale l’agente pubblico
riceva le utilità non dovute, essendo sufficiente accertare che il suo comportamento va-
nifichi in concreto la funzione demandatagli mediante la violazione dei doveri di fedel-
tà, imparzialità e perseguimento esclusivo degli interessi pubblici.

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