L'indebita percezione di erogazioni pubbliche

AutoreGiuseppe Mastropasqua
Occupazione dell'autoreMagistrato di sorveglianza a Bari
Pagine67-79
CAPITOLO QUARTO
L’INDEBITA PERCEZIONE
DI EROGAZIONI PUBBLICHE
Sommario: 1. Genesi della norma incriminatrice. – 2. Ratio ed elementi costi-
tutivi della fattispecie. – 3. Rapporto tra delitto ex art. 316ter c.p. e quello
di truffa aggravata ex art. 640bis c.p.. – 4. Rapporto tra il delitto ex art.
316ter c.p. e quello di malversazione ex art. 316bis c.p..
1. Genesi della norma incriminatrice
Nella disposizione dell’art. 316ter c.p., introdotto con l’art. 4 legge
29 settembre 2000 n. 300, si prevede il delitto di indebita percezione
di erogazioni pubbliche, il quale s’ispira largamente alla fattispecie
criminosa già tratteggiata dall’art. 2 legge n. 898/1986 come modi-
cato dall’art. 73 legge n. 142/92, in cui si stabiliva: […] Ove il fatto
non conguri il più grave reato previsto dall’art. 640bis c.p., chiunque,
mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente
per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o al-
tre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad
euro 3.999,95, si applica solo la sanzione amministrativa di cui agli
articoli seguenti […].

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