DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019, n. 171 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (20G00008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e in particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b);

Ritenuto necessario apportare al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, le modifiche volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilita' e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2019;

Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. All'articolo 2: 1) Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo la parola: «commissariati» e' inserita la seguente: «distaccati»;

    2) Al comma 1, lettera a), il numero 3 e' sostituito dal seguente: «3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;»;

    3) Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 e' inserito il seguente: «3-bis. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita' di contrasto della criminalita' organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;»;

    4) Al comma 1, lettera b), n. 3, prima delle parole «strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre»;

    5) Al comma 1, lettera b), il numero 4 e' sostituito dal seguente: «4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza;»;

    6) Al comma 1, lettera b), numero 5, le parole da: «zone telecomunicazioni» fino a: «centri motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture,»;

    7) Il comma 2-bis e' abrogato;

  2. all'articolo 3: 1) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le questure sono ordinate in: a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore - Autorita' provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonche' per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;

  3. ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorita' provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorita' giudiziaria, nonche' per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;

  4. ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attivita' di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonche' per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attivita' autorizzate a mente della predetta legislazione;

  5. Squadra mobile, per lo svolgimento delle attivita' investigative - di iniziativa o su delega dell'autorita' giudiziaria - in materia di criminalita' comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;

  6. DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le Operazioni Speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attivita' di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;

  7. Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore - Autorita' provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unita' specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonche' per la ricezione delle denunce;

  8. ufficio immigrazione, per le attivita' riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonche' per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonche' all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;

  9. uno o piu' uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni: 1. gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilita', progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attivita' connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    1. per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT