DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020, n. 175 - Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria. (20G00194)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17

Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri mediante l'adozione, entro il 30 giugno 2019, di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

Visto l'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha autorizzato, per i Ministeri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, l'utilizzazione delle procedure predette fino al 31 ottobre 2020

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante:

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 1, comma 7

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e in particolare l'articolo 1, comma 526

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante:

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari

Visto l'articolo 16-ter, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato il predetto comma 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'articolo 1, commi 435 e 436»

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n, 84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»

Sentite le organizzazioni sindacali di settore

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2020

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse

materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione

giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia di

amministrazione periferica dell'organizzazione giudiziaria.

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;» e la lettera f) e' soppressa

    b) all'articolo 5, comma 2:

    1) all'alinea, le parole: «, oltre alle direzioni generali regionali,» sono soppresse

    2) alla lettera a), le parole «tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti» sono soppresse

    3) alla lettera b), dopo le parole: «elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015;» sono inserite le seguenti: «elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;»

    c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

    Art. 8 (Organi di decentramento amministrativo). - 1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento.

    2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

    d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

    Art. 9 (Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facolta' di delega di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell'ambito territoriale di competenza:

    a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari

    b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici

    c) attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392

    d) supporto e ausilio all'attivita' delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari

    e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari

    f) attivita' di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

    e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

    Art. 10 (Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

    f) gli articoli da 11 a 15 sono abrogati

    g) all'articolo 16:

    1) al comma 2 i primi due periodi, nonche', al terzo periodo, le parole: «, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati», sono soppressi

    2) al comma 4 i primi tre periodi sono soppressi

    3) il comma 7 e' abrogato

    4) al comma 12, terzo periodo, le parole: «di livello generale e non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di livello generale o non generale»

    h) la tabella A e' soppressa e le tabelle C e D sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23

    agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

    ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

    Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

    Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di

    Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla

    richiesta, possono essere emanati...

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