IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari
A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale. Ferme le competenze del Ministro della giustizia previste dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con lo stesso, la Regione puo' subdelegare, per il rispettivo territorio, alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo periodo come precisate nei commi successivi.
-
Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:
l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in materia di beni immobili;
la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari.
Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.
La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, puo' avvalersi dei servizi e delle strutture delle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicura...