DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133 - Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Coming into Force28 Agosto 2015
Published date27 Agosto 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/08/27/15G00148/ORIGINAL
Enactment Date18 Agosto 2015
Official Gazette PublicationGU n.198 del 27-08-2015
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14;

Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528 , 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto:

  1. per 'legge' si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190;

  2. per 'uffici giudiziari' si intendono gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;

  3. per 'Conferenza permanente' si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;

  4. per 'Ministero' si intende il Ministero della giustizia.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero, dell'onere delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ferme restando le dotazioni organiche del Ministero.

Capo II Misure organizzative a livello periferico
Art 3.

La Conferenza permanente

  1. In ogni circondario opera la Conferenza permanente composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. La Conferenza permanente e' convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente...

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