LEGGE 11 febbraio 1994, n. 102 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli

Coming into Force16 Febbraio 1994
Published date15 Febbraio 1994
Enactment Date11 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/15/094G0118/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.37 del 15-02-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO

all 1

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16

DICEMBRE 1993, N. 522.

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Per consentire la realizzazione degli interventi

necessari ad assicurare la funzionalita' del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della citta' di Napoli, nonche' per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa citta' e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede:

  1. quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente

    riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;

  2. quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere dal 1994 mediante

    corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

    1. ...

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