IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 25 giugno 1956, n. 702;
Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271;
Visto l'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' scaduto il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Determinazione del contributo
Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e' determinato annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno.
La richiesta di contributo da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, e' presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Della presentazione della richiesta e' data immediata notizia al presidente della corte di appello.
La richiesta di cui al comma 2 e' trasmessa al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime. Copia della richiesta e' trasmessa al presidente della corte di appello.