LEGGE 10 giugno 1978, n. 271 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia

Coming into Force15 Giugno 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/06/14/078U0271/ORIGINAL
Published date14 Giugno 1978
Enactment Date10 Giugno 1978
Official Gazette PublicationGU n.163 del 14-06-1978
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 8:

Al primo comma, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" sono inserite le altre: "Per quanto concerne il requisito dell'eta', esso va riferito all'epoca della prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purche' alla data del bando non sia superiore agli anni quaranta".

Dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso relativo ad un solo distretto".

Il secondo comma e' sostituito con il seguente:

"L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel primo comma e' organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali".

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 8-bis. - Sono estese al personale del ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari le disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, relative all'assunzione temporanea di personale per l'espletamento delle mansioni di detta categoria.

La composizione della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla carriera dei coadiutori indicati nel comma precedente e' disciplinata dall'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel ruolo dei coadiutori istituito con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, si provvede mediante concorso riservato al personale assunto in servizio negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni e che, alla data del bando, ha i requisiti previsti per l'ammissione nel suddetto ruolo".

"Art. 8-ter. - L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

"Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle...

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